Un subvettore nell’autotrasporto, non avendo ricevuto il pagamento del nolo dal vettore principale che nel frattempo era stato sottoposto a procedura concorsuale, adì l’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 7-ter del Decreto Legislativo 286/2005, citando in giudizio il committente finale del trasporto per ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento del corrispettivo dovuto, meglio nota come “azione diretta”.
Il Giudice di primo grado rigettò la domanda del subvettore, ritenendo che il citato articolo 7-ter dovesse trovare applicazione solo tra soggetti in bonis; in caso contrario, vi sarebbe stata la violazione del principio fondamentale della par condicio creditorum previsto dalla Legge fallimentare.
Secondo l’interpretazione del Tribunale di Bari, che aveva fatto proprio un certo orientamento giurisprudenziale minoritario, in caso di accoglimento dell’azione diretta, il credito del subvettore avrebbe ricevuto un trattamento differenziato e quindi ingiustamente “privilegiato” rispetto agli altri crediti sottoposti a procedura, venendo riconosciuto integralmente.
Quindi, il subvettore impugnò la pronuncia del Tribunale di Bari, che venne integralmente riformata dalla Corte d’Appello di Bari (con una sentenza del 2 marzo 2023 della Sezione II), che aderì quindi all’orientamento giurisprudenziale maggioritario. Secondo la Corte, infatti, mediante il riconoscimento dell’azione diretta verso il committente, il legislatore ha inteso garantire una maggiore tutela ai vettori finali che svolgono effettivamente il trasporto e che ne sostengono i costi operativi.
In questo modo il legislatore ha voluto evitare che il rischio d’insolvenza del vettore possa ricadere sul subvettore. Quindi l’eventuale assoggettamento alla procedura concorsuale del vettore, che deve considerarsi condebitore solidale del committente finale per il pagamento del nolo, non può in alcun modo avere effetti sul vincolo di solidarietà e non può comportare la liberazione degli altri condebitori in bonis (ossia, qui, del committente).
Per tali ragioni non può essere esclusa l’operatività dell’azione diretta nel caso in cui il vettore sia sottoposto a una procedura concorsuale. Al contrario di quanto sostenuto dal Tribunale di Bari, non sussisterebbe alcuna lesione del principio della par condicio creditorum, in quanto l’azione diretta inciderebbe esclusivamente sul patrimonio di un soggetto terzo ed estraneo rispetto alla procedura concorsuale.
Secondo la Corte d’Appello di Bari, inoltre, non ha alcun rilievo neanche la circostanza che il committente non avesse ancora pagato il nolo al vettore principale. La Corte ha rilevato a tal riguardo che la compensazione tra i debiti e crediti del soggetto sottoposto a concordato preventivo richiede, ai sensi della Legge fallimentare, che i rispettivi crediti siano sorti precedentemente all’apertura della procedura concorsuale. Conseguentemente, il credito derivante dal diritto di regresso del committente che abbia versato il nolo al subvettore non può mai porsi in compensazione ai sensi dell’articolo 56, poiché costituisce un diritto nuovo ed autonomo, acquisito solo al momento del pagamento.
Alla luce di tali aspetti, ai sensi dell’articolo 7-ter del Decreto Legislativo 286/2005, il Tribunale di Bari ha affermato la responsabilità solidale tra il vettore ed il committente per il pagamento del nolo al subvettore e, conseguentemente, ha condannato il committente al pagamento dei crediti originati dal servizio di trasporto in favore de subvettore
Avvocato Maria Cristina Bruni