Recentemente, il Tribunale di Foggia ha emanato una sentenza importante (numero 1182/2024) per il settore dei trasporti, confermando l'applicazione dell'articolo 7-ter del Decreto legislativo numero 286/2005. Questa disposizione normativa, introdotta nel 2005, ha lo scopo di proteggere i sub-vettori, considerati gli attori più deboli nel contesto delle operazioni di trasporto, permettendo loro di agire direttamente per il pagamento del corrispettivo nei confronti del committente e di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.
Il caso trattato dal Tribunale di Foggia riguardava un'azienda di trasporto che, in qualità di sub-vettore, aveva ottenuto un'ingiunzione di pagamento integrale del proprio credito nei confronti sia del vettore che del committente originario dei trasporti. La decisione è stata confermata in sede di opposizione, consolidando il diritto del sub-vettore a ottenere il pagamento direttamente dal committente.
Il Tribunale ha riconosciuto la validità dell'azione diretta prevista dall'articolo 7-ter del Decreto legislativo numero 286/2005, che permette al sub-vettore di bypassare il vettore intermedio e rivolgersi direttamente al committente per il pagamento. Questa disposizione si rivela particolarmente utile per tutelare i sub-vettori, assicurando loro una maggiore sicurezza nei pagamenti per i servizi prestati.
Un aspetto cruciale evidenziato dalla sentenza è l'importanza della documentazione probatoria. Durante la fase monitoria, la creditrice ha prodotto una vasta e dettagliata documentazione, inclusi prospetti viaggi, ordini di carico, documenti di trasporto e comunicazioni intercorse. Questa documentazione ha permesso di superare le eccezioni di inadempimento sollevate dal vettore opponente, dimostrando la regolare esecuzione e fatturazione dei trasporti.
La sentenza ha anche affrontato la questione della prescrizione del credito. Il sub-vettore è riuscito a contrastare efficacemente l'eccezione di prescrizione sollevata in sede di opposizione, dimostrando di aver interrotto la prescrizione attraverso l'invio di lettere raccomandate anticipate a mezzo Pec, richiedendo formalmente il pagamento delle fatture insolute. Il Giudice ha confermato che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella fattura e che l'interruzione della prescrizione contro uno dei debitori in solido ha effetto anche sugli altri co-debitori.
La decisione del Tribunale di Foggia non solo conferma la corretta applicazione dall'articolo 7-ter del Decreto legislativo numero 286/2005, ma ribadisce anche l'importanza della tempestività nell'esercizio dei propri diritti e della presentazione di prove documentali solide. La giurisprudenza recente ha espresso un orientamento chiaro sulla qualificazione dell'obbligazione solidale passiva prevista dall'art. 7-ter, sottolineando che questa normativa è stata introdotta per garantire la protezione del sub-vettore, consentendogli di esigere il proprio credito da ciascun condebitore solidale.
Infine, la sentenza del Tribunale di Foggia rappresenta un'importante conferma dell'efficacia dell'azione diretta come strumento di tutela per i sub-vettori, rafforzando la loro posizione nel settore dei trasporti e garantendo una maggiore sicurezza nei pagamenti per i servizi prestati.
Avvocato Maria Cristina Bruni
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