La Corte d’Appello ha emesso una sentenza nell’ambito di una lunga vicenda iniziata all’Arcese Trasporti con il licenziamento di 49 autisti. I lavoratori presentarono ricorso contro questo provvedimento e nel 2018 il Tribunale di Rovereto lo annullò, sentenza poi confermata in Appello. Quindi quarantadue di loro hanno presentato un altro ricorso, chiedendo l’annullamento anche della cassa integrazione attivata nei loro confronti dal in un periodo precedente, dal 2011 al 2015. In primo grado persero la causa, perché i giudici affermarono che questa decisione, presa dalla pubblica amministrazione, non sarebbe soggetta al controllo dell’Autorità giudiziaria.
Quindi gli autisti ricorsero in Appello e in questo caso i magistrati hanno ritenuto legittime le loro posizioni, anche perché, hanno scritto, il giudice ordinario può sindacare la legittimità di un atto della pubblica amministrazione. Nel merito della questione, i giudici d’Appello ritengono illegittima la cassa integrazione perché chiesta usando “risultati degli esercizi di bilancio, di condizioni di mercato, di fatturato e con strategie aziendali del tutto difformi dall’effettiva realtà del volume d’affari e dei risultati di gestione”.
Grazie a questa sentenza, gli autisti devono ottenere un risarcimento da parte dell’azienda di circa un milione e mezzo di euro, cui vanno aggiunti le spese e i contributi. Questa cifra corrisponde alla differenza tra la regolare retribuzione del lavoratore (compresa l’indennità di trasferta) e quanto egli ha ricevuto durante la cassa integrazione. Nel procedimento, gli autisti dichiararono che il loro lavoro sarebbe stato assegnato a colleghi di aziende estere controllate dalla stessa Arcese Trasporti. In una intervista al Corriere del Trentino il presidente della società, Matteo Arcese, ha dichiarato che ritiene la sentenza ingiusta, aggiungendo che “alcuni lavoratori che hanno impugnato la cassa integrazione erano disponibili a lavorare solo in determinati ruoli e funzioni e non hanno dato disponibilità all’azienda di lavorare su altre attività anche di carattere internazionale”.