Durante i controlli su strada della Polizia Stradale, gli agenti possono chiedere all’autista di mostrare le istruzioni scritte o il contratto di trasporto se rilevano alcune violazioni, come l’eccesso di velocità o la mancata osservanza del riposo, secondo quanto prescrive l’articolo 7 del Decreto Legislativo 286/2005, nell’ambito della responsabilità condivisa tra gli operatori della filiera del trasporto (commi 4 e 6). Può accadere che la contestazione di questo verbale sia notificata molto tempo dopo il controllo. Come può tutelarsi l’autotrasportatore?
In primo luogo, bisogna verificare che il verbale non sia notificato in ritardo, ossia dopo novanta giorni dalla data di accertamento dall'asserita violazione. Infatti, in caso di tardiva ed intempestiva notifica l’obbligo di pagamento potrebbe essere estinto. In questo caso suggeriamo di attivarsi immediatamente. In prima battuta sentire la Polizia Stradale nel caso volesse intervenire in “autotutela”, ossia annullando e revocando il verbale tardivo. Poi eventualmente si può ricorrere al Giudice di Pace territorialmente competente, eccependo l’illegittimità del verbale per tardività e ritardo.
Entrando nel merito della questione, ricordiamo come le istruzioni scritte sono necessarie per verificarne la compatibilità con le norme sulla sicurezza stradale e sociale, nel caso in cui non ci sia un contratto di trasporto scritto fra trasportatore e committente. Il testo della norma recita: “Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta, gli organi di Polizia Stradale che hanno accertato la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo, verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite dal vettore in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella documentazione di trasporto (Ddt, e documenti di accompagnamento merce, lettera di vettura, etc). In mancanza delle istruzioni a bordo, al vettore e al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore ed al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme (…) Ai fini dell’accertamento di responsabilità sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni: articolo 61 sagoma limite, articolo 62 massa limite, articolo 164 sistemazione del carico sui veicoli, articolo 174 durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose”.
Su queste basi vengono elevati numerosi verbali di contravvenzione in cui in prima battuta viene contestato il mancato rispetto in capo all’autista - per esempio dell’articolo 142 del Codice della Strada (limiti di velocità) - e al vettore nell’ambito della responsabilità condivisa tra gli operatori della filiera del trasporto, per la violazione dell’articolo 7 comma 4 e 6 del Decreto Legislativo 286/2005 per la mancanza di istruzioni a bordo mezzo con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 7. Si può fare opposizione al verbale avanti al Giudice territorialmente competente, in assenza in queste ipotesi della possibilità di esibire la documentazione alle autorità in una fase successiva all’accertamento.
Ma come prevenire l’elevazione dei verbali? La soluzione più completa e tutelante resta sempre la redazione di uno specifico accordo quadro scritto tra committente e vettore che regolamenti nello specifico le competenze di ciascuno. Occorre che venga evidenziato al vettore d’istruire gli autisti in modo che tutto il personale viaggiante abbia la documentazione idonea a bordo camion e in caso di contestazione/violazione di uno degli articoli del Codice della Strada vigente, questo personale sia in grado di esibire e di dichiarare nello spazio apposito del verbale di contravvenzione che tipo di documentazione o d’istruzioni all’autista vi sia a bordo del camion. In questo modo si dovrebbe evitare la sanzione di cui alla responsabilità condivisa senza dover ricorrere sempre all’Autorità giudiziaria.
L’articolo 8 del Decreto Legislativo 286/2005 stabilisce che in caso di mancata esibizione del contratto di trasporto e qualora sia presente a bordo del veicolo una dichiarazione sottoscritta dal committente o dal vettore che ne attesti l’esistenza, l’Autorità competente entro quindici giorni dalla contestazione della violazione richiede ai soggetti interessati (vettore, committente, caricatore, proprietario della merce) la presentazione entro trenta giorni dalla notifica della richiesta di copia del contratto in forma scritta. L’ Autorità applicherà le sanzioni amministrative solo in caso di accertata responsabilità dei soggetti, oppure in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta. Nello specifico il contratto scritto rispetto alle mere istruzioni scritte per l’esecuzione del servizio all’autista fornisce ulteriori elementi di tutela.
Infatti nell’accordo quadro tra committente e vettore e tra sub-committente e sub-vettore si possono rendere ancora più chiare le istruzioni compatibili con la normativa sulla sicurezza e prevedere espressamente penali, clausole di risoluzione del contratto, risarcimenti e rimborsi delle spese e dei danni conseguenti alla mancata loro osservanza, anche con riferimento alla omessa esibizione della documentazione di Legge alle autorità in caso di accertamento su strada. In questo modo l’operatore “virtuoso” potrà andare esente anche da ipotetiche sanzioni per fatti a lui non imputabili e che potrebbero coinvolgerlo per negligenza o imperizia di altri.
Se invece ci si vuole limitare ad avere a bordo del camion le istruzioni scritte per l’esecuzione del trasporto, queste possono essere specificate nel documento di trasporto o nel Ddt. Fondamentale però per l’efficacia e la validità ai fini ed effetti di Legge delle istruzioni scritte da parte della committente al vettore è che queste non siano codificate a priori in modo standard e generico, ma siano molto specifiche e conformi alla tipologia del trasporto effettuato. Infatti se sono standard e generiche, il rischio è che non siano considerate efficaci e valide dalle Autorità e quindi siano ritenute inesistenti o incompatibili con la normativa della sicurezza stradale con l’applicazione delle sanzioni di cui sopra.
Avvocato Maria Cristina Bruni