La circolare numero 300/STRAD/1/0000008116.U/2025 diffusa il 17 marzo 2025 dal ministero dell’Interno chiarisce su un tema spesso oggetto di dubbi interpretativi: il rapporto tra la sospensione della carta di circolazione e il fermo amministrativo del veicolo. Il documento - emanato dal Servizio di Polizia Stradale - offre importanti chiarimenti per gli operatori dell’autotrasporto e per gli organi di controllo, contribuendo a definire in modo più netto responsabilità, conseguenze e modalità di applicazione delle sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada.
Il punto di partenza è la conferma che, in tutti i casi in cui il Codice prevede la sospensione della carta di circolazione, il documento deve essere ritirato e trasmesso all’Ufficio Motorizzazione Civile competente. Sarà quest’ultimo a formalizzare il provvedimento di sospensione, specificandone anche la durata. Da quel momento, la sospensione ha effetto immediato. Ed è proprio da qui che si attiva un secondo automatismo: il fermo amministrativo del veicolo. Ai sensi dell’articolo 214 del Codice della Strada, infatti, la sospensione del documento determina l’impedimento alla circolazione del mezzo, che deve essere affidato in custodia.
Il ministero chiarisce dunque un punto fondamentale: la sospensione della carta di circolazione e il fermo amministrativo del veicolo non sono due sanzioni distinte che possono essere applicate separatamente, ma agiscono in sinergia ogniqualvolta si procede al ritiro del documento. Ciò significa che la circolazione con un veicolo la cui carta sia stata sospesa integra due violazioni distinte: quella prevista dall’articolo 217, comma 6 – con una sanzione da 2.046 a 8.186 euro – e quella dell’articolo 214, comma 8, che punisce il custode con una sanzione da 1.984 a 7.937 euro.
La circolare entra poi nel merito di alcuni casi pratici, definendo con precisione le modalità di intervento da parte delle forze di Polizia. Nel caso in cui un conducente venga sorpreso alla guida di un mezzo sottoposto a fermo amministrativo derivante da sospensione della carta, la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 217 si applica a lui, mentre quella dell’articolo 214 al custode. Se il custode e il conducente coincidono, può essere attivata anche la procedura di revoca della patente, su segnalazione al Prefetto.
Viene inoltre chiarito che, se al momento del controllo la carta di circolazione non è disponibile e dunque non può essere ritirata, la sospensione non può avere effetto. In questo caso, fino al ritiro formale, il veicolo non si può sottoporre a fermo, né possono scattare le sanzioni relative alla circolazione abusiva. Solo da quel momento, infatti, il documento risulta “gravato” e il mezzo sottoposto alle limitazioni previste.
Un altro elemento rilevante introdotto dal ministero riguarda la ripetizione della violazione. Qualora si verifichi una nuova circolazione abusiva entro cinque anni dalla prima infrazione, si applicano automaticamente le sanzioni aggravate: per il conducente, oltre alla sanzione pecuniaria dell’articolo 217, anche la confisca del veicolo; per il custode, resta la responsabilità secondo l’articolo 214. Si ricorda che, trattandosi di un illecito per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta, l’accertamento della ripetizione non richiede l’intervento di un’Autorità giudiziaria.