L'associazione dell'autotrasporto Assotir comunica che la circolare RU/20851 emanata a settembre 2018 dalla Divisione 6 della Direzione Generale Motorizzazione affronta alcuni aspetti importanti sui ricorsi per carenze psicofisiche dove decidono le Commissioni mediche locali invece del ministero dei Trasporti. Innanzitutto, il ministero chiarisce che non ha legittimità a intervenire nel caso in cui il ricorrente impugni la decisione di sospendere o revocare la patente presa dalle Commissioni mediche locali, perché non ha alcun legame con tali Commissioni, che sono completamente autonome dal punto di viste delle decisioni, dell'organizzazione e delle funzioni. Perciò il ministero non può disattendere, modificare o annullare il loro giudizi.
La nota precisa che tutte le decisioni prese dalle Commissioni sono insindacabili perché il loro giudizio è stabilito secondo nozioni scientifiche e dati di carattere tecnico. E neppure le Commissioni sono vincolate da giudizi espressi da altre strutture sanitarie, perché la legge affida solo alle Commissioni la competenza sulla verifica dello stato psicofisico di guida un autoveicolo.
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