Dopo avere annunciato nei giorni la firma del protocollo d'intesa sui controlli da svolgere sull'autotrasporto internazionale, che nelle prossime settimane saranno svolti in fase sperimentale in Veneto, Emilia Romagna e Puglia, i tre ministeri hanno diffuso una circolare di chiarimento. Dopo tre mesi di pratica, i risultati saranno analizzati da un Tavolo tecnico e se saranno positivi verranno estesi all'intero territorio nazionale. La nota del ministero dei Trasporti precisa che, come richiesto dalle associazioni degli autotrasportatori, i controlli serviranno anche per individuare i casi di concorrenza sleale attuata tramite il cabotaggio stradale.
Il primo punto della circolare definisce il campo d'applicazione del protocollo interministeriale, ossia il trasporto internazionale di merci in conto terzi e in conto proprio. L'oggetto del controllo è "qualsiasi documento che obbligatoriamente o per regola o consuetudine internazionale sia accompagnatorio delle merci". I comportamenti che possono causare una sanzione sono la mancanza momentanea di un documento sul veicolo o la mancata o incompleta compilazione del documento stesso. In quest'ultimo caso, l'entità della sanzione amministrativa è diversa a seconda che tale inadempimento produca o meno l'impossibilità di accertare la regolarità amministrativa del trasporto.
La circolare precisa che restano sempre valide le disposizioni dell'art. 46-bis della legge n. 298/1974 per quanto riguarda la documentazione necessaria per i trasporti in regime di cabotaggio effettuati da vettori comunitari e le relative sanzioni in caso di mancata esibizione dei documenti stessi. "Pertanto, nel caso in cui venga accertato che un vettore comunitario esegue un trasporto nazionale in mancanza totale o parziale dei documenti prescritti dall'articolo 8, comma 3, del Regolamento (CE) n. 1072/2009, non trova in nessun caso applicazione l'articolo 46-ter ma devono essere sempre e comunque applicate le sanzioni di cui all'articolo 46-bis della medesima legge".
La circolare prosegue spiegando che "il documento di trasporto può essere costituito da qualsiasi documento amministrativo, fiscale o doganale, ovvero da documenti specifici che accompagnano le merci sottoposte a particolari regimi fiscali, sanitari o di sicurezza". La documentazione sarà considerata regolare se fornirà "adeguata contezza della regolarità del trasporto". Dovrà contenere almeno le informazioni sulla tipologia e quantità della merce, il luogo di carico e scarico e il vettore o sub-vettore che svolge il trasporto. Per esempio, la circolare cita la lettera di vettura internazionale (CMR) e il documento di trasporto (DDT).
Altri documenti ritenuti idonei, sulla base del tipo di autotrasporto, sono i certificati sanitari, veterinari o fitosanitari, documenti specifici prodotti per garantire che alcune tipologie di merci spedite (in particolare, i prodotti agricoli, quelli di origine animale e quelli alimentari in generale) rispettano le norme igienico-sanitarie del paese di origine e di quello di destinazione, documenti di trasporto per merci pericolose in regime ADR, documentazione amministrativa o formulari per movimentazione di rifiuti, sostanze radioattive, esplosivi, armi, gas tossici.
Se l'autista non può mostrare questi documenti durante un controllo su strada perché esistono ma non li ha a bordo, si applica la sanzione prevista dal comma 1 della nuova norma dell'art. 46-ter. "L'obbligo imposto dalla nuova norma ricorre anche quando la predetta documentazione, secondo le norme amministrative, fiscali o doganali che ne impongono la redazione, non sia richiesto che accompagni la merce durante il trasporto", precisa il testo. Il veicolo è anche sottoposto al fermo amministrativo fino a quando il titolare presenta un documento di trasporto e per un massimo di 60 giorni. Il documento può essere inviato anche per via telematica.
Se il documento non è mai stato emesso oppure è compilato in modo incompleto, le sanzioni sono più pesanti (e sono quelle previste dal comma 3 dell'art. 46-ter). "Quando un veicolo impegnato in un trasporto internazionale di cose sia posto in circolazione senza che sia stato compilato il documento di trasporto, si possono configurare gli illeciti amministrativi previsti dall'art. 46-ter, comma 3, primo o secondo periodo, a seconda che tale mancanza consenta o meno di accertare o comunque individuare la relazione di traffico e verificare, così, la regolarità del trasporto internazionale", afferma la circolare. Se la regolarità del trasporto può comunque essere provata da altri elementi acquisiti durante il controllo stradale, il titolare evita le sanzioni amministrative accessorie, altrimenti si applica anche il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.
Se gli agenti di controllo rilevano violazioni nei controlli su strada, le contestano all'autista, ritenuto responsabile della circolazione senza documenti o con documenti incompleti. Ma sono ritenuti corresponsabili anche l'azienda di autotrasporto e eventuali altri soggetti tenuti alla compilazione, secondo quanto prevede la Legge 689/1981.
CIRCOLARE INTERMINISTERIALE 26 FEBBRAIO 2016 CONTROLLI AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
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