La Legge 96 del 21 giugno 2017 ha introdotto anche in Italia importanti modifiche al distacco dei lavoratori, che interessano l'autotrasporto perché ha disposizioni sul cabotaggio stradale. Le principali novità riguardano le norme più rigorose sulle comunicazioni preventive del distacco e una nuova sanzione per il conducente che non porta in cabina tale comunicazione. Nonostante la Legge fosse stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nel 2017, il 10 luglio il ministero dell'Interno ha diffuso la circolare che fornisce le istruzioni operative agli organi di Polizia per quanto riguarda i controlli su strada e riassume gli obblighi delle imprese.
La Legge impone alle imprese estere (comunitarie e no) che distaccano in Italia uno o più lavoratori di comunicare preventivamente al ministero del Lavoro le informazioni sul loro impiego. La comunicazione avviene solo per via telematica, compilando un apposito modulo elettronico entro le ore 24.00 del giorno precedente l'inizio del distacco o del primo giorno di cabotaggio. Al termine della procedura telematica, chi ha compilato il modulo riceve un documento digitale che l'impresa di autotrasporto deve stampare e consegnare all'autista che svolge il trasporto.
Per quanto riguarda l'autotrasporto, la dichiarazione di distacco per cabotaggio ha durata di tre mesi e copre durante questo periodo tutte le operazioni di trasporto effettuate dal conducente distaccato in territorio italiano. Rispetto alle dichiarazioni di altri settori, nel trasporto bisogna anche indicare, in lingua italiana, la paga oraria lorda in euro del conducente distaccato e le modalità di rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio da lui sostenute. Per il cabotaggio, il modulo deve anche contenere nella sezione relativa alla durata del distacco, l'indicazione della data della prima operazione di cabotaggio effettuata sul territorio italiano (data inizio distacco), nonché quella dell'ultima operazione di cabotaggio effettuata prima dell'uscita dal nostro territorio (data fine distacco).
Come abbiamo detto, la comunicazione di distacco deve essere conservata in cabina durante il viaggio e mostrata agli organi di controllo anche in caso di verifiche su strada. Una seconda copia deve essere consegnata al referente designato in Italia dall'azienda distaccante, che la deve conservare. Ma ciò non basta, perché l'autista deve avere in cabina, e mostrare alla Polizia, anche il contratto di lavoro (o un altro documento che contiene le informazioni sul suo rapporto di lavoro, come spiegato negli articoli 1 e 2 della Legge 152 del 26 maggio 1997) e i prospetti paga. Anche questi documenti devono essere redatti o tradotti in italiano.
La normativa prevede sanzioni sia per l'autista che non ha in cabina tale documentazione (o la ha incompleta o non conforme) in solido con il titolare del veicolo, sia per l'impresa che non ha inviato la comunicazione. Nel primo caso, la sanzione varia da 1000 a 10mila euro e nel secondo da 150 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. La sanzione vale anche se i documenti sono completi e conformi, ma non tradotti in italiano. La Polizia può applicare il fermo amministrativo del veicolo estero se la sanzione non è pagata subito o se non viene versata una cauzione.
È importante precisare che gli obblighi sulla comunicazione del distacco degli autisti valgono esclusivamente se il veicolo straniero compie operazioni di cabotaggio in territorio italiano, mentre l'azienda estera è esonerata se il veicolo svolge solo attività di trasporto internazionale con carico e scarico in Italia o se è in transito sul territorio italiano. L'impresa che svolge anche solo un trasporto di cabotaggio deve nominare un referente domiciliato in Italia, che ha l'incarico di inviare e ricevere i documenti. Tale referente deve essere designato durante il periodo di distacco e fino a due anni dalla cessazione.
Il contatto di lavoro o il documento che lo sostituisce da tenere in cabina deve contenere le seguenti informazioni (altrimenti è considerato incompleto): l'identità delle parti; il luogo di lavoro (in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l'indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro); la data di inizio e la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto a tempo determinato o indeterminato; la durata del periodo di prova se previsto; la durata del lavoro da effettuare all'estero e le eventuali condizioni del rimpatrio del lavoratore; la valuta in cui verrà corrisposta la retribuzione; l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro; l'importo iniziale della retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l'indicazione del periodo di pagamento; gli eventuali vantaggi in denaro o in natura collegati allo svolgimento della prestazione lavorativa all'estero; la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore o le modalità di determinazione e di fruizione delle ferie; l'orario di lavoro; i termini del preavviso in caso di recesso. Tali informazioni si possono rendere anche tramite il rinvio alle norme del contratto collettivo applicato al lavoratore.
CIRCOLARE 5507 DEL 10 LUGLIO 2018 DEL MINISTERO INTERNO SU CONTROLLI CABOTAGGIO STRADALE
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