L'associazione degli autotrasportatori Fiap ha diffuso una nota dell'avvocato Pasquale Bonanni relativa a una sentenza emessa il 25 gennaio 2016 dal Tribunale di Nola sulla responsabilità del destinatario sul pagamento del nolo di trasporto. In questo caso, un autotrasportatore che non aveva ricevuto il pagamento dal suo committente, che era il mittente della spedizione, ha chiesto la somma al destinatario. La questione è arrivata in Tribunale, dove i giudici hanno affermato il principio secondo cui "nel contratto di trasporto, il destinatario, con la ricezione della merce subentra al mittente nell'obbligo di pagare al vettore, a prescindere dall'esistenza di una clausola di porto assegnato".
L'avvocato Bonanni, che era il legale dell'autotrasportatore, spiega che questa decisione deriva dal combinato disposto degli articoli 1689, 1692 e 1510 del Codice Civile (rafforzato dall'articolo 13 della convenzione CMR sui trasporti internazionali). In concreto, questi articoli stabiliscono che nel momento in cui il destinatario richiede la consegna della merce subentra al mittente "ipso iure" (ossia per disposizione derivante immediatamente dalla legge, senza la necessità di altri provvedimenti) non solo "nei diritti nascenti dal contratto di trasporto", ma anche "nell'obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto".
Bonanni precisa che non si può opporre al vettore un eventuale patto tra venditore della merce e il suo compratore destinatario del trasporto sulla incidenza del primo sulle spese di trasporto: "L'eventuale accordo tra il destinatario e il mittente sul prezzo del trasporto, infatti, non è vincolante nei confronti del vettore o del sub-vettore, il quale può esigere il corrispettivo dal destinatario". L'avvocato ricorda che la responsabilità solidale di tutti i soggetti della filiera del trasporto per il pagamento del nolo è stabilita anche dall'articolo 7 della Legge 286/2005.
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