L'associazione dell'autotrasporto artigiano lo scorso giugno è intervenuta sulle "diffuse anomalie relative al mancato rilascio della documentazione che i gestori di impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti a rilasciare conseguentemente all'acquisto di carburante da parte di soggetti Iva per i veicoli a motore da loro utilizzati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione". In concreto, precisa la Fita, "le imprese di autotrasporto lamentano da tempo atteggiamenti dei gestori tendono ad omettere il rilascio della specifica e pertinente documentazione attestante l'acquisto di carburante così come prescritta dalla normativa vigente".
Quindi, l'associazione ha sollecitato un intervento dell'Agenzia delle Dogane e il 3 marzo 2016 ha ricevuto la seguente risposta: " gestori di impianti stradali di distribuzione carburante sono obbligati ad emettere fattura ( su richiesta del cliente ai sensi dell'art. 22, comma 1, del DPR n. 633 del 1972), per la cessione di carburante ( benzine di ogni tipo, miscele di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano e Gpl) esclusivamente effettuata nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi e non per quella effettuata nei confronti degli autotrasportatori di cose in conto proprio, cui si applicano le disposizioni concernenti l'utilizzo della scheda carburante".
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