Con due note emesse il 7 agosto 2015 e l'11 ottobre 2016, la Direzione Generale per la Motorizzazione introdusse limitazioni territoriali e operative nei confronti degli studi di consulenza automobilistica per la prenotazione, attuata per conto delle imprese di autotrasporto, delle attività di revisione fuori sede dei mezzi pesanti e dello svolgimento di tali revisioni nei centri in loro gestione. Così, il ministero permetteva a queste agenzie solo la prenotazione delle revisioni solo nella provincia in cui ha sede l'agenzia stessa e l'attuazione della revisione solo nei centri autorizzati estranei allo studio di consulenza automobilistica richiedente. Il 10 giugno 2019, però, il Tar del Lazio ha deciso che tali restrizioni sono illegittime perché "non è rinvenibile [...] alcuna norma che fissi la doppia limitazione (territoriale e soggettiva) che la competente Direzione Generale del MIT ha ritenuto di ricostruire in via meramente interpretativa con circolare". Inoltre, tali limiti contrastano la direttiva comunitaria Bolkenstein. Perciò, il ministero dei Trasporti ha emesso il 10 luglio una circolare che annulla le due note del 2015 e 2016, eliminando qualsiasi restrizione verso gli studi di consulenza automobilistica.
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