La Legge di Stabilità 2016 stabilisce che il rimborso dell'accisa sul gasolio per le imprese di autotrasporto vale solamente per i veicoli con motore Euro 3 o superiore. Ma che cosa succede ai veicoli industriali con motore Euro 2 o inferiore che hanno installato sistemi per la riduzione del particolato, che in certe Regioni consente loro di viaggiare anche nei luoghi in cui la circolazione è consentita dall'Euro 3 in su?
Alcune associazioni di autotrasportatori lo hanno chiesto all'Agenzia delle Dogane, che a sua volta ha interpellato il ministero dei Trasporti, fornendo la risposta in una circolare diffusa a marzo 2016: "Interpellata la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si chiarisce che l'installazione su veicoli di categoria Euro 2 od euro 1 di sistemi per la riduzione del particolato non comporta, di per sé, l'equiparazione di tali mezzi a quelli di cui alle categorie Euro 3 o superiore".
Il testo della circolare prosegue spiegando che: "Tali dispositivi consentono la riconducibilità alla categoria superiore solo quanto al parametro delle emissioni inquinanti, e quindi al fine di ovviare ai divieti di circolazione dei veicoli saltuariamente stabiliti per le città con più elevata densità di polveri sottili ma, non soddisfacendo gli altri requisiti richiesti (quali, ad esempio, i sistemi di sicurezza), non permettono la classificazione del mezzo di trasporto nella categoria diversa da quella originaria".
Perciò, conclude l'Agenzia delle Dogane, "non sussistono nei casi in esame i presupposti legittimanti il riconoscimento del beneficio ai suddetti veicoli. A ciò in ogni caso va aggiunto che la tassatività delle condizioni di consumo fissate dalle disposizioni tributarie di cui in premessa per poter beneficiare dell'impiego agevolato non consente l'accesso a qualsivoglia fattispecie assimilata che non sia contemplata da norma espressa".
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