Il 13 novembre 2024 il Giudice di Pace di Livorno ha emesso una sentenza importante in materia di logistica e trasporto internazionale, revocando il decreto ingiuntivo ottenuto da un'impresa terminalista contro uno spedizioniere internazionale. Lo annuncia nel suo sito web lo Studio Legale Zunarelli, che ha assistito lo spedizioniere, precisando che la sentenza riguarda una controversia legata ai costi di stoccaggio in porto (port storage), maturati durante un'ispezione doganale che aveva bloccato un container destinato all'Asia. La decisione del giudice ha stabilito che lo spedizioniere non aveva legittimazione passiva per tali costi, poiché agiva in nome e per conto del proprio mandante.
Il caso in questione nasce da un contratto di spedizione internazionale stipulato tra un mandante e uno spedizioniere, che prevedeva l'invio di un container in Asia. Lo spedizioniere prenotò uno spazio a bordo di una portacontainer, ma una volta arrivato al porto il contenitore venne sottoposto a un'ispezione doganale. Durante il periodo di fermo, il container accumulò costi di demurrages, detention e port storage, questi ultimi dovuti al terminal portuale. L'impresa terminalista, invece di rivolgersi direttamente al mandante per il pagamento dei costi di port storage, decise di richiederli allo spedizioniere. Dopo il fallimento di un tentativo di risoluzione amichevole, il terminal ottenne un decreto ingiuntivo contro lo spedizioniere, che però ha deciso di opporsi, sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva.
Assistito dallo Studio Legale Zunarelli, lo spedizioniere ha contestato il decreto ingiuntivo, chiamando in causa il proprio mandante e sostenendo che, in base alle normative contrattuali, non era responsabile per i costi maturati dal container. Nello specifico, lo spedizioniere ha argomentato che, nel caso di spedizioni mediante container, s’instaurano diverse tipologie di contratti indipendenti: il contratto di spedizione, il contratto di trasporto marittimo e il contratto di locazione del container.
Secondo la difesa, il contratto di locazione del container non rientra tra le operazioni che lo spedizioniere effettua in nome proprio, ma è concluso in rappresentanza del mandante. Pertanto, qualsiasi costo maturato dal container durante la sosta in porto non poteva essere richiesto allo spedizioniere, ma esclusivamente al mandante. Il Giudice di Pace di Livorno ha accolto in pieno la difesa presentata dall'avvocato Stefano Campogrande, revocando il decreto ingiuntivo emesso contro lo spedizioniere.
Dall'istruttoria è emerso che lo spedizioniere aveva effettivamente agito in rappresentanza del mandante, e che quindi gli effetti del contratto di locazione del container dovevano ricadere solo su quest'ultimo. Nonostante il terminal portuale non avesse avuto accesso alla polizza di carico, il giudice ha ritenuto valide le argomentazioni dello spedizioniere, confermando la carenza di legittimazione passiva di quest'ultimo. In conseguenza della decisione, l'impresa terminalista è stata condannata anche al pagamento delle spese processuali sostenute dallo spedizioniere internazionale.