La sentenza numero 213 del 31 luglio 2018 emessa dalla sezione di Parma del Tar dell'Emilia-Romagna riguarda il ricorso presentato da un autista ungherese che lavora per un'azienda di autotrasporto di Acquasparta (Terni), che ha ricevuto due sanzioni per superamento dei tempi di guida e di riposo, con la decurtazione di dieci punti per ciascun verbale. In conseguenza di tali sanzioni, il Prefetto di Ravenna ha comminato al camionista il divieto di guidare per 730 giorni, sotenendo che ha reiterato in un anno violazioni al Codice della Strada che hanno azzerato completamente il suo punteggio. Contro tale decisione, l'autista si è appellato al Tar per eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto i istruttoria, nonché, difetto di motivazione.
Il Tar ha respinto parzialmente il ricorso e nel farlo ha ricordato che per i titolari di patente estera rilasciata in un Paese dove non vige la patente a punti che commettono sul territorio italiano violazioni che prevedono la decurtazione dei punti esiste nel Ced del Dipartimento Trasporti del ministero dei Trasporti una banca dati alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso infrazioni, associando a ciascuno i punti di penalizzazione. Quindi, i conducenti che risultano avere commesso in un anno violazioni con la detrazione di almeno venti punti hanno come conseguenza l'inibizione alla guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Se invece i venti punti sono detratti in un arco due due anni, l'inibizione vale per un solo anno, mentre se sono detratti tra due e tre anni, l'inibizione vale per sei mesi. Tale provvedimento è emesso dal Prefetto competente del luogo dove è stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione del punteggio.
Secondo il ricorso dell'autista, la decurtazione dei venti punti andava attuata sulla CQC e non sulla patente di guida, come previsto quando un camionista subisce sanzioni al volante di un veicolo industriale. Quindi, Il Prefetto non doveva inibirlo alla guida, ma solo revocargli la CQC. Una considerazione ritenuta infondata dai giudici del Tar perché non ha riscontro in alcun dato normativo, poiché bisogna applicare solo la norma citata sui titolari di patente estera: "Ne deriva che al ricorrente, cittadino straniero in possesso di patente di guida rilasciata nel proprio Paese, in presenza delle illustrate violazioni accertate è applicabile la misura dell'inibizione alla guida di cui al richiamato comma 2, e non la disciplina di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 286/2005, applicabile alla diversa ipotesi di titolari di patente di guida italiana", scrivono i giudici nella sentenza. L'unica vittoria del ricorrente riguarda la riduzione dell'inibizione da due a un anno, perché ha dimostrato che le due violazioni non gli sono state contestate in un periodo di un anno, ma in uno di tredici mesi.
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