Una delle principali novità del nuovo contratto nazionale per il personale viaggiante è la scala parametrale della retribuzione, che ora è completamente distinta da quella del personale fisso e che è divisa in tre Qualifiche, basate sulla categoria di patente usata nel trasporto. Ogni Qualifica è suddivisa in parametri retributivi e ora abbiamo maggiori dettagli su questi ultimi.
La Qualifica 3 comprende gli autisti che hanno patente CE e che guidano veicoli che richiedono questa abilitazione. Corrisponde alla precedente categoria 3 Super ed è divisa in tre parametri: A, che comprende i servizi di navettamento, con compenso leggermente inferiore al 3 Super; B che comprende il trasporto di container e centinati, con un compenso uguale al 3 Super; C, che comprende il trasporto che richiede particolari abilitazioni, come per esempio l'Adr e che ha un compenso leggermente superiore al 3 Super.
La Qualifica 2 comprende gli autisti che guidano veicoli che richiedono la patente C, senza l'estensione della E, e riflette la suddivisione della precedente categoria 3. Anche in questo caso abbiamo tre parametri retributivi: D, che comprende i servizi di navettamento, con compenso leggermente inferiore al 3; B che comprende il trasporto di container e centinati, con un compenso uguale al 3; C, che comprende il trasporto che richiede particolari abilitazioni, come per esempio l'Adr e che ha un compenso leggermente superiore al 3.
La Qualifica 1 comprende gli autisti che guidano veicoli che richiedono la patente B e che è divisa in due parametri: G (Drivers) che corrisponde alla precedente categoria 4 con parametro 122, che passa al parametro 124; H, che comprende gli autisti che trasportano materiali radioattivi ed esplosivi, che corrisponde alla precedente categoria 4 parametro 122, che passa al parametro 124,5.
La divisione in parametri riguarda anche la discontinuità, ossia l'orario di lavoro a 47 ore settimanali. Gli autisti che appartegnono ai parametri A, B, C, E e F sono considerati discontinui e hanno quindi orario di lavoro di 47 ore settimanali. In realtà, la maggior parte di questi lavoratori applicano accordi di forfetizzazione che prevedono l'impegno giornaliero invece dell'orario di lavoro.
A tale proposito, l'azienda deve comunicare i motivi per cui applica la discontinuità, indicando il tipo di personale coinvolto e i sindacati possono chiedere un incontro per verificare se tali motivi sono validi, incontro che deve avvenire entro 15 giorni dalla richiesta. Se i sindacati approvano, la discontinuità dovrà essere verificata dopo quattro anni.
La deroga all'orario di lavoro fino a 47 ore settimanali, prevista dall'articolo 11bis, definisce la discontinuità quando il tempo di lavoro non coincide con il tempo di presenza e quando l'attività comporta alternanza tra periodi di lavoro e periodi di pausa. Il rinnovo prevede l'estensione dell'11bis anche ai Drivers, ossia quelli del paramentro G, con 44 ore settimanali.
Il rinnovo prevede una nuova categoria, definita Riders, che comprende tutti coloro che svolgono distribuzione usando biciclette, motocicli, ciclomotori, natanti e imbarcazioni. Per loro, però, non è stato ancora definito nulla e il loro stato sarà precisato nella stesura del contratto e comunque entro tre mesi dalla firma dell'accordo, ossia entro marzo 2018.
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