La circolare 21.421 diffusa il primo luglio 2022 dal ministero Mims (ex Trasporti) chiarisce le circostanze per il rilascio del permesso provvisorio di guida, previsto dall’articolo 126 del Codice della Strada (al comma 8-bis). Questa norma consente al titolare di una patente che deve sottoporsi a una visita alla commissione medica locale per la verifica dei requisiti psico-fisici per rinnovare la patente di ottenere un permesso provvisorio per la guida per una sola volta. Questo permesso vale fino all’esito finale della procedura di rinnovo, ossia fino a quando il titolare riceve la nuova patente.
Tale permesso provvisorio non si può però rilasciare a chi ha subito sanzioni per la guida sotto l’influenza di alcol o di sostanze stupefacenti. Dopo alcune contestazioni, il ministero Mims ha diffuso la circolare per ribadire che il permesso provvisioni di guida non si può rilasciare a chi si deve sottoporre a una visita a causa dell’ordinanza del Prefetto, perché tale visita non è un rinnovo della validità della patente.