Le imprese che hanno autisti inquadrati con il parametro G della Qualifica 1 del contratto nazionale per il personale viaggiante – che rientra nel nuovo sistema di classificazione concordato il 3 dicembre 2017 - possono stipulare accordi aziendali che forniscono maggiore flessibilità rispetto a quanto stabilito per gli altri parametri. Lo stesso articolo del contratto (l'11 quinques) stabilisce che "nell'ambito dei contratti di trasporto stipulati tra primo e secondo vettore saranno previste condizioni che favoriscano, ove possibile, l'assunzione di lavoratori dipendenti precedentemente impiegati nelle attività oggetto del contratto stesso".
La maggiore flessibilità per il parametro G prevede una deroga al primo comma dell'articolo 11, ossia quello che impone l'orario di lavoro ordinario di 39 ore settimanali, tramite accordi collettivi aziendali, stabilendo che in specifiche condizioni l'orario di lavoro settimanale potrà raggiungere le 44 ore. Questi accordi avranno una durata massima di tre anni e fisseranno anche le modalità di forfettizzazione del lavoro straordinario ed eventuali indennità per il lavoro fuori dal Comune. Le aziende che hanno fino a otto dipendenti potranno sottoscrivere un accordo territoriale invece che aziendale. I sindacati hanno dichiarato che sottoscriveranno tali accordi solamente in presenza di rapporti di lavoro subordinato.
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