La sentenza numero 7898 pubblicata il 4 marzo 2022 dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ribadisce la legittimità di applicare aggravanti sulla responsabilità dell’autista negli incidenti stradali causati dalla perdita del carico. Il giudizio riguardava il ricorso da parte dell’imputato contro una sentenza di condanna a quattro anni di carcere emessa nel 2014 dal Tribunale di Velletri, con la decisione dei giudici di Cassazione di respingerlo e quindi confermare la condanna. L’imputato era il socio di una società di autotrasporto che stava anche guidando il camion durante l’incidente.
Il veicolo era allestito con un cassone ribaltabile trilaterale senza parte delle sponde, che trasportava una forca di una gru, che non era fissata al pianale. Nell’affrontare una curva nel territorio del Comune di Nettuno, la forca cadde sul lato sinistro, travolgendo un’autovettura e uccidendo la sua conduttrice. La condanna nel processo svolto in rito abbreviato aveva constatato la “colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e violazione delle norme sulla circolazione stradale”. Nel ricorso in Cassazione, gli avvocati hanno sostanzialmente chiesto, tra l’altro, l’annullamento delle circostanze aggravanti e l’applicazione della attenuanti generiche, circostanza che avrebbe ridotto la pena.
I giudici di Cassazione hanno invece confermato le aggravanti, in considerazione anche del fatto che l’allestimento non aveva parte delle sponde e la forca non aveva alcun tipo di fissaggio, quindi l’imputato doveva prevedere la sua possibile fuoriuscita durante la marcia, tenendo anche conto che è un “autista professionista”. Quindi, il conducente ha avuto una condotta “oggettivamente ed eccezionalmente pericolosa”.
Nella sentenza, i giudici scrivono che “l'entità e la rilevanza delle cautele omesse dal ricorrente, oltre che la violazione di specifiche regole di condotte e di più norme cautelari, non hanno dunque concretato solamente comportamenti negligenti e antidoverosi, caratterizzati dalla piena prevedibilità dell'evento che le cautele omesse avrebbero dovuto evitare, posto che rientra nelle nozioni di comune esperienza, oltre che in quelle tecniche, la possibile perdita di un carico non assicurato da un autocarro privo di una parte della sponda del cassone, ma consentono anche di ritenere che la verificazione dell'evento sia anche stata effettivamente prevista, pur nella convinzione che esso non si sarebbe realizzato, in considerazione della mancanza di tutte le cautele, delle modalità del trasporto, delle caratteristiche del mezzo e di quanto trasportato, e della conseguente piena consapevolezza e previsione della possibile verificazione della perdita del carico, pressoché certa nelle condizioni in cui venne effettuato il trasporto”.