Dopo il via libera del Dipartimento Finanze del ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate annuncia che gli autotrasportatori possono avviare la procedura per le deduzioni forfettarie delle spese non documentate e per recuperare il contributo al Servizio Sanitario Nazionale pagato sulle polizze RCA. Nel primo caso, ci sono importanti modifiche rispetto allo scorso anno, mentre nel secondo la situazione è uguale al 2015.
L'Agenzia delle Entrate spiega come cambiano le deduzioni forfettarie, fornendo la versione ufficiale – e quindi da usare nella dichiarazione dei redditi – di quanto emerso nei giorni scorsi:
"per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2015, nella misura di 51,00 euro. La deduzione spetta anche per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti oltre il territorio comunale. La deduzione forfetaria va riportata nei quadri RF e RG dei modelli UNICO 2016 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43, 44 e 45 e nel rigo RG22 i codici 16, 17 e 18, così come indicato nelle istruzioni del modello UNICO (i codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all'interno del Comune, a quella per i trasporti all'interno della regione o delle regioni confinanti e alla deduzione per i trasporti oltre tali ambiti)".
Per quanto riguarda il recupero del contributo SSN, l'Agenzia delle Entrate spiega che "Le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2016 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2015 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno, per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo 6793".
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