Le misure contro le frodi fiscali emanate dalla Legge 157/2019 comprendono anche novità per ottenere la riduzione delle accise per il gasolio consumato dai veicoli industriali con massa superiore a 7,5 tonnellate (e motori superiori a Euro 2) delle imprese di autotrasporto. La prima novità è il limite massimo di un litro di gasolio per chilometro percorso. Per gli impianti frigoriferi, silo e betoniere montati sui veicoli industriali che hanno un proprio motore diesel, il consumo si calcola sulle ore di funzionamento.
Tra i nuovi obblighi c’è la compilazione del Quadro A, che rende automatica la visualizzazione della sezione Dati Contabile del frontespizio, la produzione e consegna telematica dei file che contengono la dichiarazione (.dic), l’inserimento della targa dei veicoli con l’indicazione dei chilometri. Nella sezione dei titoli di possesso, l’impresa deve scegliere tra una delle possibilità indicate (locazione con facoltà di compera, ossia il leasing; locazione senza conducente; usufrutto; acquisto con patto di riservato dominio; comodato senza conducente”).
Nella sezione relativa ai chilometri percorsi l’impresa deve scrivere quelli effettivamente compiuti da ciascun veicolo nel trimestre di riferimento (valore che deve corrispondere alla differenza tra il valore registrato dal contachilometri alla chiusura del trimestre in oggetto e quello rilevato alla fine del trimestre precedente). Quindi non bisogna più scrivere il valore del contachilometri alla fine del trimestre, che comunque potrà essere chiesto dall’Ufficio delle Dogane.
Nel quadro A compare ora una sezione dedicata ai mezzi speciali, ossia i rimorchi e semirimorchi per trasporti speciali che montano attrezzature permanenti mosse da motori diesel e con serbatoi autonomi (che devono comparire sulla carta di circolazione o da idonea documentazione). Questi veicoli hanno modalità specifiche per la rilevazione dei consumi. Al posto dei chilometri percorsi bisogna scrivere le ore di funzionamento dell’attrezzatura sulla base del contaore dell’impianto. Se il veicolo non ha il contaore, l’impresa deve comunicarlo all’Ufficio delle Dogane per concordare un sistema di rilevazione.
Sempre riguardo ai veicoli speciali, l’impresa delle allegare alla dichiarazione oltre ai libretti di circolazione dei mezzi speciali, anche gli eventuali attestati. Inoltre, il trasportatore deve conservare un riepilogo trimestrale da poter esibire su richiesta con le principali informazioni sul rimorchio o semirimorchio: targa, capacità del serbatoio e lettura del contaore. Se il rimorchio dell’impresa viene trainato da altri vettori, bisogna indicare anche le targhe dei veicoli da cui è stato trainato.
NOTA AGENZIA DOGANE SU NUOVE DISPOSIZIONI PER DICHIARAZIONE RIMBORSO ACCISE GASOLIO AUTOTRASPORTO