La Direttiva comunitaria EU 2020/105 ha portano importanti novità sul distacco transnazionale degli autisti dei veicoli industriali, con lo scopo di contrastarne l’utilizzo illegittimo e quindi di distorcere la concorrenza nell’autotrasporto internazionale. L’Italia ha recepito questa Direttiva con il Decreto legislativo numero 27 del 23 febbraio 2023, che è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 67 del 20 marzo 2023. Il testo impone all’impresa di trasporto che distacca in Italia gli autisti di trasmettere un’apposita dichiarazione non oltre l’inizio del distacco. Lo deve fare tramite il sistema telematico connesso all’Internal Market Information, sviluppato in ambito comunitario.
Ciò vale per i trasporti, anche di cabotaggio, svolti in Italia se durante il periodo di distacco sussiste un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e l’autista. La dichiarazione contiene diverse informazioni sull’impresa di autotrasporto, il conducente, il periodo di distacco, il tipo di servizio svolto e il veicolo usato. Se tali informazioni cambiano, l’impresa deve aggiornare la dichiarazione entro cinque giorni dall’evento che ha causato la modifica.
L’autista deve conservare in cabina e mostrare a un eventuale controllo una copia della dichiarazione di distacco e altri documenti sul trasporto svolto in Italia, oltre che le registrazioni del cronotachigrafo. Inoltre, il trasportatore deve dimostrare, nel caso di cabotaggio, di avere attuato un trasporto internazionale per l’Italia e deve fornire la documentazione dei trasporti nazionali svolti nel periodo del cabotaggio stesso.
Il Decreto 67/2023 stabilisce anche le sanzioni per chi non rispetta questa procedura. L’omissione della dichiarazione di distacco subisce una sanzione da 2.500 a 10mila euro, mentre chi presenta una dichiarazione incompleta, scorretta o non aggiornata deve pagare da 1.000 a 4.000 euro. La mancanza in cabina di una copia della dichiarazione, cartacea o elettronica, o di documenti sui trasporti svolti in Italia subisce una sanzione da 2.500 a 10mila euro.
Il trasportatore è obbligato a trasmettere la documentazione anche su una richiesta che non deriva da un controllo su strada. Deve farlo dopo il periodo di distacco ed entro otto settimane dalla richiesta (che può venire dall’Ispettorato del Lavoro o dagli organi di Polizia). In questo caso le Autorità possono chiedere anche documenti sulla retribuzione dell’autista durante il distacco o il contratto di lavoro. Se l’impresa non presenta tale documentazione subisce una sanzione da 1.000 a 4.000 euro.
In tutti i casi, la documentazione mancante deve essere presentata entro trenta giorni, con possibilità di fermo amministrativo del veicolo. Alcune sanzioni riguardano anche l’autista, in particolare quello che non presenta al controllo i documenti richiesti al controllo, che deve pagare una multa da 150 a 600 euro.
Inoltre, nel caso di subvezione possono essere chiamati a corresponsabilità nella mancata presentazione della dichiarazione anche il committente, lo spedizioniere e il contraente, che in tale caso subiscono una sanzione da 2.500 a 10mila euro.