Le nuove norme sull’applicazione della clausola che lega il pagamento dei servizi di autotrasporto all’andamento del prezzo del gasolio – entrata in vigore a marzo 2022 - sta creando dubbi alle imprese e spinge alcuni studi legali specializzati nel settore a fornire chiarimenti. Lo ha fatto anche lo Studio Legale EurAmbrosiano con un articolo sulla sua newsletter, da cui traiamo alcune importanti indicazioni. Ricordiamo che il Decreto Legge 21 del 21 marzo 2022 impone la clausola gasolio nei contratti scritti quando il suo prezzo varia del due percento rispetto a quello preso a riferimento o, in caso di contratto verbale, l’applicazione dei costi d’esercizio pubblicati sul sito web del ministero Mims.
La prima questione cui risponde lo Studio EurAmbrosiano è come comportarsi quando il contratto scritto non prevede un costo di riferimento del gasolio. In tal caso, “ne consegue che lo stesso sarà da intendersi concluso in forma non scritta”, applicando quindi i costi d’esercizio ministeriali. Lo studio legale consiglia quindi di verificare con attenzione il contenuto di tutti i contratti scritti e se non hanno già una clausola di adeguamento sul gasolio d'integrarli. Aggiunge però che, siccome il Decreto deve essere ancora convertito dal Parlamento, il teso finale potrebbe subire modifiche.
Un altro importante aspetto riguarda i termini di prescrizione su eventuali rivendicazioni nel caso di mancato conguaglio sulla variazione del gasolio. Lo Studio EurAmbrosiano cita l’articolo 2951 del Codice Civile, che prescrive in un anno i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Questo potrebbe quindi essere il termine massimo per chiedere eventuali conguagli. Però i legali precisano che “contrattualmente le parti potrebbero prevedere un più breve termine di cosiddetta decadenza entro cui la parte interessata debba richiedere anche il pagamento della differenza e/o dei conguagli dovuti alla variazione del prezzo del gasolio”.
In questo caso, la cui ragionevolezza viene o meno dai giudici valutata anche in base alla durata del contratto di trasporto cui si riferisce, “tendenzialmente è fissato dalle parti in sei mesi e decorre dalla data di emissione della fattura, ovvero, in alternativa dalla data di esecuzione del trasporto o ancora – come si osserva in alcune pronunce giurisprudenziali, dalla cessazione del rapporto annuale di cui al contratto di trasporto in forma scritta tra le parti”.