Il Decreto del ministero Mims (ex Trasporti) numero 145 dell’8 aprile 2022 ha fornito alcuni provvedimenti per attuare il nuovo Regolamento UE relativo all’accesso alla professione di autotrasportatore, che ha cambiato in modo rilevante le condizioni per aprire un’impresa di autotrasporto. La Direzione Generale dell’Autotrasporto dello stesso ministero ha diffuso il 13 maggio 2022 una circolare che precisa alcuni punti del Decreto.
In pratica, chiarisce la circolare, le nuove norme aboliscono le precedenti regole di accesso istituite dalla normativa nazionale. Ciò significa che per aprire un’impresa di autotrasporto basta soddisfare i requisiti di onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento, mentre non ci sono più condizioni relative al numero, alla massa e alla categoria Euro degli autoveicoli.
Per dimostrare il requisito dello stabilimento, l’impresa deve indicare la sede e i luoghi dove conserva la sua documentazione. Deve anche dimostrare la disponibilità dei veicoli, che non devono essere necessariamente di proprietà, ma anche acquisiti tramite rateazione, leasing e noleggio. In quest’ultimo caso, il camion deve essere noleggiato con un contratto di almeno sei mesi e registrato all’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che oggi in Italia il noleggio di veicoli industriali con massa complessiva superiore a sei tonnellate è permesso solo tra imprese iscritte all’Albo degli Autotrasportatori, ma l’Unione Europea lo sta liberalizzando.
Il Primo Pacchetto Mobilità impone una proporzione tra volume di affari, automezzi e autisti. Però, il Decreto 145/2022 non stabilisce tale proporzione, rimandandola a una successiva norma. Neppure questa circolare fornisce ulteriori informazioni, ribadendo solo che il volume dei trasporti deve essere proporzionato al numero dei veicoli e dei conducenti oppure con l’autorizzazione generale alla consegna dei pacchi rilasciata dal Mise.
L’idoneità finanziaria deve essere soddisfatta con le somme previste in ambito comunitario: 9000 euro per il primo veicolo usato, 5000 euro per ogni automezzo successivo con massa superiore a 3,5 tonnellate e 900 euro per ogni automezzo con massa superiore a 1,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate. La circolare conferma che le nuove imprese possono dimostrare l’idoneità finanziaria anche con un’assicurazione di responsabilità professionale, oltre che con la certificazione del revisore dei conti o i bilanci annuali. Una possibilità contestata da alcune associazioni dell’autotrasporto.
Sull’idoneità professionale delle imprese di autotrasporto internazionale che usano veicoli con massa complessiva tra 2,5 e 3,5 tonnellate – e che dal 21 maggio 2022 dovranno avere un’autorizzazione comunitaria – la circolare precisa che le aziende devono nominare un gestore dei trasporti che ha conseguito un attestato valido per il trasporto internazionale. Se non lo ha, come alternativa all’esame completo l’impresa può chiedere la dispensa dall’esame oppure l’esame semplificato, se ne ha le condizioni.