La circolare di luglio segue quella diffusa il 13 maggio 2015 (2/2015), che ha fornito le prime indicazioni operative per il passaggio della gestione dell'Albo dalle Provincie alla Motorizzazione. Il nuovo documento stabilisce i moduli che le imprese di autotrasporto dovranno usare per comunicare informazioni o chiedere all'Amministrazione eventuali modifiche al REN. In particolare, i moduli predisposti dal ministero dei Trasporti riguardano: cancellazione o sospensione; variazione del gestore dei trasporti e d'idoneità professionale; variazioni dei dati dell'impresa o della struttura societaria; variazione e rinnovo annuale dell'idoneità finanziaria e dell'onorabilità; richiesta di revoca della sospensione; variazione dell'onorabilità per le imprese che esercitano con veicoli fino a 1,5 tonnellate.
Un capitolo della circolare 4/2015 riguarda la documentazione per dimostrare il requisito dell'idoneità finanziaria, introducendo due nuovi moduli (in forma per ora "sperimentale): attestazione di esistenza polizza professionale e attestazione di esistenza fidejussione. Ciò non cambia nulla rispetto alle modalità che le imprese devono attuare per ottenere il requisito. A tale proposito, resta in vigore la normativa esistente e vale quanto precisato dalla circolare 1/2015 del 28 gennaio 2015.
Quindi, il requisito dell'idoneità finanziaria va dimostrato "con la certificazione del revisore contabile sulla base dei conti dell'impresa, o, in alternativa, tramite attestazione fideiussoria rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari a ciò autorizzati, nonché - esclusivamente per le nuove imprese che presentano domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada - anche mediante polizza assicurativa di responsabilità professionale, ma limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione medesima, dovendo, invece, dal terzo comprovare il predetto requisito anch'esse mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile redatta sulla base dei conti annuali dell'impresa oppure, per mezzo di attestazione sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da banche, compagnie di assicurazioni, o intermediari finanziari autorizzati e iscritti nei rispettivi albi".
La circolare precisa che "le attestazioni sintetiche proposte in fac-simile, pertanto, devono essere utilizzate dall'impresa di trasporto su strada per comprovare, a fini del requisito dell'idoneità finanziaria, l'avvenuta sottoscrizione di una polizza di contenuto conforme alle disposizioni vigenti, ovvero l'esistenza di una fidejussione in base alle quali, le compagnie di assicurazione, le banche, gli istituti di credito o intermediari finanziari precitati si sono dichiarati fideiussori in solido dell'impresa per gli importi e i fini previsti dall'art. 7, par. 1, del regolamento 1071/2009". Perciò, gli atti richiamati dall'attestazione devono essere stati effettivamente sottoscritti e rilasciati, nonché essere validi.
Non cambia nulla neppure rispetto ai requisiti soggettivi che debbono vantare coloro che rilasciano tali attestazioni. L'attestazione in argomento deve essere, quindi, prodotta dall'impresa di trasporto su strada, salvo che non ricorra alla certificazione di un revisore contabile, per la dimostrazione iniziale o, comunque, annuale del requisito dell'idoneità finanziaria.
© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata
Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli articoli pubblicati vanno inviate a: redazione@trasportoeuropa.it
Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa
Vuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!