La Gazzetta Ufficiale numero 11 del 17 maggio 2022 applica lo stanziamento di 496,495 milioni previsto dal protocollo d’intesa firmato il 24 febbraio dal ministero Mims (ex Trasporti) e le associazioni degli autotrasportatori. Lo fa pubblicando il Decreto Legge numero 50 del 17 maggio 2022 su “Disposizioni in materia di energia e imprese”. L’articolo 3 è appunto dedicato all’autotrasporto e, in particolare, istituisce un credito d’imposta per “mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante”.
Hanno diritto al credito le imprese di autotrasporto che usano veicoli di categoria Euro V o superiore con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (in conto terzo o in conto proprio). Il contributo corrisponde al 28% della spesa in gasolio sostenuta nel primo trimestre del 2022, al netto dell’Iva. Secondo una stima della Fai, ciò corrisponde a circa 42 centesimi per litro. Il Decreto precisa che tale somma non concorre alla formazione del reddito d’impresa e neppure all’imposta regionale sulle attività produttive e si può cumulare ad altre agevolazioni.
Aggiunge però che “le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato”, quindi dovrebbe essere soggetto alla de minimis (ossia restare nel limiti dei 100mila euro in tre anni di contributi pubblici). Per ottenere il credito d’imposta bisogna attendere che l’Agenzia delle Entrate emani uno specifico codice tributo.