Il Comune di Milano non ha la competenza in circolazione stradale per vietare l’accesso in città (Area B e C) dei veicoli industriali che non montano sensori per l’angolo cieco. Lo ha stabilito il Tar della Lombardia accogliendo due ricorsi contro l’obbligo entrato in vigore il 2 ottobre 2023 e perciò annullandolo. Questi provvedimenti relativi alla sicurezza e all’ordine pubblico sono di esclusiva competenza dello Stato, scrivono i magistrati.
I magistrati sottolineano che il Codice della Strada ha accentrato a organi statali l’omologazione e l’approvazione di dispositivi di controllo e di regolazione del traffico e quelli di “ulteriore marcia”, mentre i Comuni possono solo istituire aree a traffico limitato per “esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Ambito in cui non sono compresi i sensori montati sui veicoli, che sono funzionali “alla tutela dell'incolumità personale” e prevengono reati come omicidio colposo o lesioni colpose.
Il Comune di Milano ha però ribadito la legittimità del suo provvedimento e ha annunciato un appello al Consiglio di Stato, perché tale misura sarebbe essenziale per proteggere ciclisti e pedoni. Ricordiamo che nel 2024 l'installazione di sistemi di controllo degli angoli ciechi sarà obbligatoria sui veicoli industriali di nuova immatricolazione.