Dopo una lunga gestazione, che prevede anche la sottoscrizione dal parte delle associazioni imprenditoriali e del sindacato, finalmente è pronto il testo delle “Linee guida per adempimenti dei settori dei trasporti e della logistica”. Uno dei suoi cinque capitoli riguarda in modo specifico l’autotrasporto delle merci nelle sue diverse articolazioni di trasporto sulle lunghe distanze e consegne nell’ultimo miglio, che TrasportoEuropa è in grado di anticipare (aggiornamento: il 20 marzo il ministero dei Trasporti le ha emanate).
Per quanto riguarda l’autotrasporto di linea, il testo afferma che “se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi”. Se questa è una facoltà (perché l’autista potrebbe scendere per svolgere operazioni o controlli relativi al carico o allo scarico), il provvedimento vieta all’autista l’accesso agli uffici delle aziende diverse dalla propria salvo che per un motivo: “l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei luoghi di carico/scarico dovranno garantire un’adeguata pulizia giornaliera, e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani”.
Se l’autista deve scendere dalla cabina per le operazioni “propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti” deve mantenersi alla “rigorosa distanza di un metro”. Se mantiene tale distanza, il camion può accedere al luogo di carico e scarico anche se il conducente non ha sistemi di protezione individuali. Il testo affronta anche le trasferte nazionali e internazionali, precisando che sono consentite “in quanto funzionali al trasporto delle merci”.
Per quanto riguarda le attività a terra di spedizione, le linee guida affermano che “laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale”, bisogna disporre per gli operatori che predispongono e ricevono le spedizioni e per quelli che si occupano del carico e scarico delle merci un piano di turni che diminuisca nel maggior modo possibile i contatti e crei gruppi “autonomi distinti e riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci”.
La parte dedicata alla distribuzione nell’ultimo miglio è più articolata, anche perché in questo caso l’autista si rivolge direttamente a migliaia di persone al loro domicilio o nel posto di lavoro. Anche in questo caso deve essere mantenuta la distanza di un metro e i corrieri possono lasciare i pacchi fuori dalla porta in un un luogo indicato dal destinatario all’interno del perimetro aziendale. Se il destinatario si oppone alla firma di ricevuta, questa non deve essere apposta. Nel caso invece che voglia la firma o debba pagare in contrassegno, questa operazione deve avvenire mantenendo la distanza di sicurezza e, se non possibile, gli autisti devono indossare adeguati dispositivi di protezione.
Un punto precisa comunque che nelle consegne a domicilio gli autisti “devono” lasciare i pacchi fuori dalla porta e non raccogliere la firma di ricevuta (le imprese devono individuare modalità alternative che confermino l’avvenuta consegna). Oltre alla distanza minima di un metro, il testo dispone per la consegna anche un tempo massimo di quindici minuti. Il testo precisa che “a tal fine, le aziende di trasporto espresso, individueranno protocolli operativi atti a garantire il rispetto della distanza minima. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario l’utilizzo di mascherine di protezione”.