Durante la lunga trattativa per il rinnovo del contratto nazionale, le sigle dell'autotrasporto avevano chiesto nuove misure per contrastare l'assenteismo tra gli autisti, trovando l'opposizione dei sindacati sul modo in cui attuarle. Alla fine, è stato raggiunto un accordo non solo per il personale viaggiante, ma anche per quello operativo collegato alla movimentazione delle merci e dei mezzi di trasporto. Il primo punto dell'intesa prevede che la verifica del fenomeno deve essere svolta al livello aziendale con i sindacati territoriali. Dopo la verifica che si è di fronte a fenomeni di assenteismo, il contratto prevede che le azioni per contrastarlo devono operare nell'ambito degli accordi di forfetizzazione.
Per esempio, se aumenta il periodo di assenze di un lavoratore corrisponde una riduzione della retribuzione pari alla percentuale del compenso per il lavoro straordinario forfettizzato o da quello risultante dall'applicazione degli articoli 11 e 11bis. Questa riduzione deve essere limitata nel tempo ed evidenziata nella busta paga.
Una particolare disciplina riguarda l'assenteismo per assenze dovute a malattia che iniziano il giorno successivo a una festività. In questo caso, l'accordo interviene sul trattamento economico complessivo della malattia nei primi tre giorni, prevedendo che per il quarto evento di malattia dopo giornate non lavorative l'integrazione a carico dell'azienda sarà del 75%, percentuale che scende al 50% in quinto giorno e al 25% al sesto giorno, mentre dal settimo giorno l'azienda non dovrà versare alcuna integrazione.
Questa disciplina non si applica però ad alcuni eventi, mantenendo in questi casi la situazione precedente: ricoveri ospedalieri, day ospital, day surgery, per le patologie individuate dalla circolare Inps 95/2016 ed eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a sette giorni. Il numero degli eventi previsti dalla disciplina viene calcolato considerando i dodici mesi precedenti all'assenza e comunque successivi al primo gennaio 2018.
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