Nelle violazioni più gravi al Codice della Strada e alla normativa sull’autotrasporto è previsto, oltre alla multa e alla sottrazione dei punti dalla patente, anche il fermo amministrativo del vicolo, una sanzione che spesso danneggia le aziende di autotrasporto più del pagamento perché blocca una risorsa aziendale fino a tre mesi e costringe al trasferimento della merce su un altro automezzo. Su questo provvedimento ci sono due importanti novità, scaturite da una circolare del ministero dell’Interno e da una sentenza di un Giudice di pace.
La circolare del ministero dell’Interno, la 197 del 4 giugno 2021, riguarda il fermo amministrativo di un veicolo industriale estero applicato alla contestazione dell’esercizio abusivo dell’autotrasporto e al trasporto abusivo (articoli 26 e 46 della Legge 298/1974). Spesso accade che la Polizia Stradale applica solo il pagamento della multa senza applicare la sanzione accessoria del fermo amministrativo, permettendo al camion di uscire dal territorio italiano. La circolare, diretta alla Polizia, sottolinea che questa prassi “non è suffragata da nessuna disposizione” e quindi ribadisce che “ il veicolo estero deve essere depositato in un luogo ubicato in Italia per il periodo di durata del fermo amministrativo, che è pari a tre mesi”.
Dal Giudice di Pace di Ferentino, in provincia di Frosinone, viene una sentenza sul ricorso di un’impresa di trasporto rappresentata dall’avvocato Roberto Iacovacci sul fermo amministrativo di un veicolo industriale. Il giudice ha annullato la sanzione perché il verbale d’infrazione collegato al fermo non era stato notificato e quindi è privo di motivazione. Ma la sentenza precisa anche che siccome il veicolo è fondamentale per il lavoro della ditta – essendo equipaggiato con una gru – il fermo amministrativo di tre mesi è eccessivo in confronto con la violazione contestata. Quindi il giudice ha annullato il fermo.