Dal 1° al 30 aprile 2025 le imprese che operano nel settore del trasporto stradale merci e passeggeri potranno presentare la domanda per ottenere il rimborso dell’accisa sul gasolio commerciale consumato nel primo trimestre dell’anno. Lo comunica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli attraverso una circolare diffusa il 28 marzo. I testo del documento e il software per presentare le domande si possono scaricare dall’apposita pagina web.
Il beneficio, previsto dall’articolo 24-ter del Decreto Legislativo 504/95, ammonta a 214,18 euro per ogni mille litri di gasolio commerciale. Oltre al gasolio tradizionale, sono inclusi anche i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o idrotrattamento, a condizione che vengano utilizzati in sostituzione del gasolio e nel rispetto delle normative vigenti.
Hanno diritto all’agevolazione le imprese che effettuano trasporto merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sia in conto proprio che per conto terzi, incluse le aziende stabilite in altri Stati membri dell’Unione Europea. Rientrano inoltre le imprese ed enti pubblici che operano nel trasporto di persone in ambito statale, regionale, locale e comunitario, nonché gli esercenti di trasporti a fune in servizio pubblico. Restano esclusi dal rimborso i consumi relativi ai veicoli con motorizzazione Euro IV o inferiore, a quelli di massa inferiore a 7,5 tonnellate e ai mezzi di categoria M1, ossia i veicoli destinati al trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente.
La domanda va presentata tramite il software messo a disposizione sul sito dell’Agenzia, nella sezione dedicata ai benefici per il gasolio autotrazione del primo trimestre 2025. Le imprese che non utilizzano il servizio telematico doganale Edi devono accompagnare la dichiarazione cartacea con un supporto informatico contenente la medesima documentazione. Le dichiarazioni prive del supporto dovranno essere regolarizzate per poter essere considerate valide.
È possibile scegliere tra due modalità di rimborso: la compensazione del credito tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 6740, oppure la richiesta di restituzione in denaro, per cui sarà necessario indicare correttamente l’Iban e il Bic, anche per conti correnti esteri. Per quanto riguarda i crediti relativi al quarto trimestre 2024, il termine per il loro utilizzo in compensazione è fissato al 31 dicembre 2026, mentre la domanda di rimborso in denaro per le eventuali eccedenze dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2027.
Ai fini della verifica del beneficio, gli esercenti devono conservare le fatture elettroniche dei rifornimenti, sulle quali è obbligatoria l’indicazione della targa del veicolo rifornito. È stato inoltre fissato un limite massimo di un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo, da riportare nel Quadro A-1 della dichiarazione. La circolare ricorda che chi rilascia dichiarazioni false o utilizza documentazione non veritiera potrà incorrere in sanzioni penali e perdere ogni diritto al beneficio. In caso di errori non intenzionali, la dichiarazione dovrà essere regolarizzata, pena la decadenza della procedura di riconoscimento del credito.