La nota diffusa dall'Associazione degli Spedizionieri Portuali di Trieste e dalla Astra FVG spiega che la Cassazione ha stabilito che i beni demaniali portuali rientrano nella categoria E1 - ossia quella delle Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei – che è esonerata dal pagamento dell'imposta comunale. La vertenza è sorta dopo il ricorso presentato dai terminalisti contro la richiesta di pagamento avanzata dai Comuni e dall'Agenzia del Territorio. La Cassazione conferma quindi due sentenze analoghe emesse in primo e secondo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste e della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia, contro cui aveva presentato ricorso l'Agenzia del Territorio.
"Nel caso specifico, il contenzioso traeva origine dalla richiesta di accatastare in E/1 alcuni magazzini portuali detenuti in concessione da operatori terminalisti del porto di Trieste", spiega il comunicato. "A fronte del diniego opposto dall'Agenzia del Territorio, i due operatori interessati – assistiti dagli avvocati Massimo Campailla e Alberto Pasino dello Studio Zunarelli – hanno aperto il contenzioso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste". La CTP, con sentenza del gennaio 2012, ha affermato che i magazzini portuali, essendo deputati ex lege "allo svolgimento delle funzioni marittime e portuali" devono necessariamente essere accatastati in E/1.
L'Agenzia del Territorio ha proposto impugnazione avanti alla Commissione Tributaria Regionale di Trieste, la quale con sentenza del luglio 2014 ha respinto l'appello. Anche a parere dei giudici di secondo grado i magazzini portuali sono "prettamente funzionali alla gestione dell'infrastruttura del trasporto" e quindi vanno correttamente classificati nella categoria catastale E/1. Tale principio si è definitivamente consolidato a seguito della sentenza depositata in data 7 ottobre 2015, con la quale la Corte di Cassazione ha respinto l'ulteriore ricorso promosso dall'Agenzia del Territorio, condannandola, altresì, alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti.
"Le conseguenze pratiche del definitivo consolidamento del principio giuridico secondo cui i magazzini portuali devono essere accatastati in E/1 sono estremamente rilevanti, in quanto ne discende il non assoggettamento ad ICI/IMU degli immobili classificabili in tale categoria", conclude la nota.
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