La trattativa per il rinnovo del contratto nazionale ha affrontato anche la questione dello sfruttamento di manodopera nelle piattaforme logistiche, che negli ultimi anni ha causato una forte conflittualità scaturita anche in scioperi soprattutto negli impianti dove il facchinaggio e subappaltato a imprese o cooperative. I sindacati confederali hanno cercato d'introdurre nuove regole per la gestione dei lavoratori negli appalti e durante il cambio di appalto e al termine delle tre giornate di trattativa scaturite con la firma dell'accordo il 3 dicembre hanno firmato un testo con la maggior parte delle associazioni datoriali. Ma è mancata la firma delle centrali cooperative, che raccolgono una parte importante dei datori li lavoro nel facchinaggio. Con loro, la trattativa prosegue ed è programmato un incontro lunedì 11 dicembre 2017.
Il nuovo articolo 42 del CCNL prevede che gli appalti delle attività di logistica, facchinaggio, movimentazione e magazzinaggio devono essere affidati solo a imprese che applicano il contratto nazionale e non possono essere soggetto di subappalto (precisando che non esiste subappalto quando un consorzio assegna un appalto a un'impresa consorziata). Il testo definisce le caratteristiche di tali imprese che, tra l'altro, devono avere mezzi propri e attrezzature adeguate, nonché solidità finanziaria ed economica; inoltre, le imprese appaltanti devono essere in regola con gli aspetti fiscali e contributivi e ogni sei mesi devono produrre il Durc e una certificazione di rating.
L'accordo prevede che il mancato rispetto di tali condizioni – così come l'omesso e incongruente versamento contributivo o previdenziale, l'applicazione di un altro CCNL o la mancata o incongruente corresponsione degli istituti economici verso più lavoratori – è motivo di risoluzione del contratto d'appalto.
Un punto importante riguarda il cambio di appalto. In questo caso, l'azienda appaltante deve informare i sindacati su tutte le questioni relative al subentro, mentre la società che cessa l'appalto deve fornire l'elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto con le informazioni sulla loro retribuzione. Nel nuovo contratto di appalto, l'impresa appaltante deve comprendere il passaggio diretto di tutti i lavoratori che lavoravano nell'appalto da almeno sei mesi continuativi, mantenendo l'anzianità pregressa, tutti i trattamenti salariali e i diritti normativi. I lavoratori impiegati nei siti prima del 7 marzo 2015 manterranno l'applicazione della Legge 92/2012 (evitando quindi il Jobs Act).
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