Una sentenza del 3 marzo 2023 del Tribunale di Padova riguarda i casi di subappalto nella logistica, stabilendo che il committente che affida il lavoro a un’altra società resta comunque responsabile del rapporto di lavoro dei lavoratori che utilizza indirettamente, quando l’organizzazione del lavoro si basa su software e strumenti informatici. Una linea già emersa in una sentenza del 2019. La vicenda della sentenza padovana sorge da alcuni lavoratori di una piattaforma logistica che erano formalmente soci di una cooperativa appaltatrice e che svolgevano compiti relativi a stoccaggio, ricevimento merce e preparazione per la consegna nei punti vendita.
In realtà, questi lavoratori erano diretti dalla società committente grazie alla elevata digitalizzazione della organizzazione del lavoro, tramite strumenti in disponibilità esclusiva della committente stessa per attività di conduzione di carrelli elevatori e di picking. Alcuni lavoratori hanno presentato un ricorso al Tribunale, sostenendo che il loro vero datore di lavoro era il committente, mentre la cooperativa non faceva sostanzialmente nulla di rilevante. Hanno precisato che gli strumenti di lavoro erano di proprietà del committente, che forniva loro le direttive tramite un software, col quale dovevano aggiornare il committente stesso.
La società committente ha invocato prescrizione e decadenza. I giudici si sono però concentrati sullo stabilire chi esercitasse veramente il potere di direzione dei lavoratori, in un caso in cui il software dialogava direttamente con i lavoratori, senza intermediazione umana. In tal caso lavoratori svolgevano un’attività prettamente manuale e priva di autonomia.
In questa situazione, hanno affermato i giudici di Padova, anche senza i responsabili della cooperativa il lavoro dei dipendenti si sarebbe potuto svolgere con le stesse modalità, in quanto governato da un programma informatico che stabilisce quale merce bisogna muovere, dove si trova e dove deve essere portata. Inoltre, il potere di direzione non coincide con la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro né si può ridurre al solo controllo di funzione disciplinare. L’istruttoria testimoniale ha stabilito che lo strumento di controllo di tempi di lavoro era nella disponibilità non del datore di lavoro formale, ossia la cooperativa, ma del suo committente.
Pertanto il Tribunale di Padova, visto il governo dell’hardware e del software in capo alla committente, ha ritenuto - dove raggiunta la prova anche per tipologia di mansioni - che i lavoratori che hanno presentato ricorso vanno considerati dipendenti della committente a tutti gli effetti di Legge, condannando la committente a corrispondere le differenze retributive dovute.
Avvocato Maria Cristina Bruni