A giugno 2022 il Parlamento ha convertito il Decreto Legge 36/2022 con alcuni emendamenti, uno dei quali modifica l’articolo 1677 bis del Codice Civile, inserendo le attività connesse alla logistica tra quelle soggette al contratto di trasporto. Nei giorni seguenti i sindacati lanciarono l’allarme sul fatto che tale modifiche potessero annullare la responsabilità in solido del committente nei confronti dei lavoratori Quindi, le sigle sindacali chiesero un parere al ministero del Lavoro, che ha risposto a ottobre affermando che la corresponsabilità continua a sussistere.
Lo ha comunicato il segretario nazionale della Filt Cgil, Michele De Rose: “La questione nacque per interpretazioni distorte da parte di alcune associazioni datoriali in caso di appalto nel quale vi siano congiuntamente le prestazioni di due o più servizi di logistica. Questo parere fa chiarezza relativamente alla messa in discussione di questa importante garanzia a tutela dei lavoratori che operano nelle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione delle merci". In particolare, resta in vigore il comma 2 dell’articolo 29 della Legge 276/2003 (Legge Biagi).