La normativa sui Paesi black list in vigore fino al 2015 poneva grossi problemi agli spedizionieri internazionali, perché numerosi porti e aeroporti che sono fonte o destinazione di spedizioni cargo sono situati proprio nei Paesi a fiscalità privilegiata. Questa categoria ha quindi accolto positivamente la modifica dell'articolo 111 del Tuir, portata dalla Legge di Stabilità 2016, che ha soppresso l'obbligo di dimostrare l'interesse economico verso operatori residenti nei Paesi black list, oppure di fornire documentazione sull'attività delle imprese che hanno sede in questi Stati.
Quindi, dal periodo d'imposta 2016, le imprese italiane possono dedurre senza vincoli i costi sostenuti con operatori dei Paesi black list. Sparisce anche la lista predefinita di tali Paesi, perché ora sono considerati black list tutti gli Stati che impongono una tassazione inferiore al cinquanta percento di quella italiana.
Confetra ammonisce che questo provvedimento non è retroattivo, però evidenzia che, grazie alla sua azione, "l'Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni interne affinché in fase di verifica gli uffici tengano conto delle peculiarità della spedizione internazionale". La confederazione del trasporto aggiunge che che " nel contenzioso avanti alle Commissioni Tributarie su questa materia si sono registrate sentenze favorevoli ai contribuenti".
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