Dopo quella del contributo delle imprese di autotrasporto, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti riceve un’altra sconfitta da un Tribunale amministrativo. È quello del Piemonte, che con la sentenza numero 516 emessa il 27 gennaio 2024 ha dichiarato illegittima la parte della delibera 181/2021 dell’Art che impone alle agenzie e ai raccomandatari marittimi di pagare il contributo per conto degli armatori. I giudici hanno però confermato che queste imprese devono pagare il contributo per quanto riguarda loro stesse.
I giudici amministrativi spiegano che la sostituzione d’imposta non ha una copertura legale e non è neppure prevista dalle norme che istituiscono l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e da quelle che regolano la professione di raccomandatario marittimo. Quindi, in concreto, non solo gli agenti marittimi non devono versare il contributo all’Art per conto degli armatori esteri, ma possono anche chiedere il rimborso di quanto versato negli anni precedenti. Ovviamente L’Autorità può ricorrere al Consiglio di Stato.