Dopo che gli autotrasportatori sono riusciti a farsi esonerare dal pagamento del contributo annuale all’Autorità di Regolazione dei Trasporti grazie ad un provvedimento di Legge, gli agenti marittimi ci stanno riuscendo con sentenze giudiziarie. Infatti, il 3 ottobre 2023 il Consiglio di Stato ha pubblicato una sentenza che afferma questo principio, partendo da un ricorso presentato nel 2021 da Hapag-Lloyd al Tar Piemonte e da quest’ultimo respinto. La questione è poi finita al Consiglio di Stato, che nella sua decisione riconosce che le attività connesse all’agenzia e alla raccomandazione marittima sono escluse dal campo d'interesse dell’Autorità.
Entrando nel dettaglio, il Consiglio di Stato conferma che nell'attività di vettore marittimo, ossia direttamente connessa al trasporto di passeggeri e merci, e in quella di terminalista portuale (“quale soggetto beneficiario di un provvedimento concessorio in aree e banchine del demanio portuale al fine dello svolgimento delle operazioni portuali”) l’Autorità ha competenza perché “la regolazione delle attività concretamente attuata da Art può essere esaminata tramite le delibere intervenute nelle aree specifiche”. Quindi in questi casi il contributo va pagato.
Viceversa, per le attività di agenzia e raccomandazione marittima “il Collegio ribadisce che, dalla lettura delle note dell’Autorità, tali attività non sono poste a fondamento della pretesa di pagamento”. Per quanto riguarda il caso specifico di Hapag-Lloyd, la compagnia dovrà scorporare le attività di trasporto da quelle di agenzia e pagare solo in relazione alle prime.