Il 12 agosto 2020 il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha pubblicato la sentenza che ha respinto il ricorso promosso dal terminal Sech (tramite la Terminal Contenitori Porto di Genova) contro l’Autorità portuale di Genova per chiedere l’annullamento della concessione rinnovata al Genoa Port Terminal del gruppo Spinelli. Nel ricorso il terminal di Calata Sanità controllato da Gruppo Investimenti Portuali (Gip) sosteneva che Spinelli “svolge prevalentemente operazioni portuali per traffici full container, sebbene il suo terminal sia compreso nell’ambito S3 caratterizzato dalla funzione multipurpose”. L’oggetto del contendere, secondo il ricorrente, stava “nello storno della propria clientela”, perché il Genoa Port Terminal sottraeva, irregolarmente, secondo il denunciante, clienti e linee al terminal Sech.
La sentenza del Tar specifica che “il vigente piano regolatore portuale suddivide lo scalo genovese in ambiti e, per quanto di specifico interesse, include la banchina di Calata Sanità nell’ambito S6 la cui funzione caratterizzante è C1 – operazioni portuali relative a contenitori (cosiddetta “full container”)”, mentre “Spinelli opera nel vicino ambito S3 la cui funzione caratterizzante è C2 – operazioni portuali relative alle merci convenzionali (cosiddetta multipurpose)”.
La sentenza del Tar spiega così le ragioni per cui nel merito il ricorso è stato ritenuto infondato: “Non è condivisibile la tesi, formulata con il primo motivo di gravame, secondo cui la concessione rilasciata alla Spinelli Srl sarebbe illegittima perché non indica le operazioni portuali che possono essere effettuate nel terminal assentito. Infatti, l’art. 4.1 dell’atto di concessione demaniale marittima n. 28 del 12 marzo 2018 autorizza la concessionaria all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali aventi ad oggetto i traffici meglio descritti nel programma di attività allegato sub C. Tale programma (i.e. il piano d’impresa della Spinelli Srl) forma, pertanto, parte integrante della concessione impugnata. Nonostante gli omissis, la semplice lettura del documento in questione rivela che è previsto, con le relative quantità, il traffico di container, rotabili e merce varia. Non è quindi possibile ritenere, alla luce di tali elementi, che la gravata concessione sia illegittima per mancata definizione dello scopo o delle attività consentite”.
Il caso è di interesse non solo locale ma nazionale perché la concorrenza diretta fra terminal multipurpose e full container crea scintille fra terminalisti anche in altri scali d’Italia, in particolare a Livorno fra Lorenzini e Terminal Darsena Toscana. Per altri porti italiani appare rilevante soprattutto il seguente punto della sentenza: “Con il secondo motivo, la ricorrente deduce che la concessione, laddove autorizzerebbe il prevalente svolgimento di traffici full container, si pone in contrasto con la destinazione funzionale impressa all’ambito di riferimento dal piano regolatore portuale che, come si è già avuto modo di precisare, prevede la funzione caratterizzante multipurpose. Neppure questa tesi pare condivisibile. L’area di mq 148.656 oggetto della concessione assentita alla Spinelli Srl, infatti, comprende solo una parte dell’ambito S3, avente un’estensione complessiva di mq 411.600, nel quale sono insediati anche altri operatori. Il rispetto della destinazione funzionale caratterizzante non deve essere verificato, in conseguenza, relativamente alla singola porzione o compendio assentiti in concessione, bensì all’intero ambito nel quale essi sono inclusi.
La sentenza aggiunge che “ne consegue che, anche volendo ammettere la prevalente movimentazione di container da parte della Spinelli Srl in forza del titolo concessorio, tale circostanza non sarebbe di per sé sufficiente a dimostrare l’intervenuta violazione delle previsioni del piano regolatore portuale, laddove il complesso delle attività insediate nello specifico ambito si caratterizzano per la prevalente movimentazione di merci convenzionali. In ogni caso, la nozione di destinazione caratterizzante pare riferibile, non alle quantità di merci movimentate, ma all’estensione dell’area destinata alla specifica funzione. Non essendo contestato che, nel caso dell’odierna controinteressata, la movimentazione di container occupa una porzione minoritaria dell’area assentita in concessione, il motivo di ricorso si appalesa infondato anche sotto questo profilo”.
Dunque, secondo il Tar, più che la quantità di container movimentati da un terminal multipurpose, è importante la superficie destinata a un traffico merceologico piuttosto che a un altro ai fini della coerenza o meno con l’oggetto della concessione.
Nicola Capuzzo