La Commissione Europea ha diffuso la circolare (clarification note) numero 7, che fornisce indicazioni su come interpretare la norma del Regolamento UE 165/2014 che impone la registrazione di tutte le attività svolte dall'autista, anche quando non usa il camion, per rendere più rapidi, efficienti e chiari i controlli relativi alle norme sui tempi di guida e di riposo degli autisti. In particolare, la circolare fornisce un'interpretazione dell'articolo 34 del Regolamento UE 165/2014, che impone all'autista che non può utilizzare il cronotachigrafo di segnare manualmente i tempi in cui svolge altri lavori, i tempi di disponibilità e quelli di sosta o di riposo.
Il punto focale è il secondo paragrafo dell'articolo 34, secondo cui "gli Stati membri non devono imporre ai conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo". Per prima cosa, la circolare precisa che questo articolo "non vieta l'uso di moduli da parte degli autisti per attestare le loro attività quando sono lontani dal veicolo e quando era per loro impossibile registrare tali attività con effetto retroattivo con modalità manuali". Il senso di questa norma è prevenire oneri inutili per gli autisti e promuovere l'uso del cronotachigrafo per registrare le informazioni sui tempi di guida e inattività.
Prima di fornire le indicazioni su come comportarsi quando l'autista svolge attività che non implicano l'uso del camion, la circolare ribadisce l'articolo 17 del Regolamento EEC 3821/85 (sostituito dall'articolo 36 del Regolamento EU 165/2014), secondo cui l'autista deve produrre e presentare alle Autorità di controllo le informazioni del cronotachigrafo, comprese quelle inserite manualmente, del giorno corrente e dei 28 precedenti. Questo obbligo è ribadito dall'articolo 6 del Regolamento EU 561/2006, che impone all'autista di registrare le altre attività e le disponibilità in ogni giorno da suo ultimo risposo quotidiano o settimanale, e non solo per i giorni in cui l'autista svolge attività connesse con gli scopi del Regolamento (ossia la guida di camion).
"Sarebbe in contrasto con gli obiettivi e lo spirito del Regolamento, se bisogna registrare solo i dati del giorno in cui viene svolta la guida", afferma la circolare. Quindi, bisogna considerare anche le altre attività lavorative esterne al trasporto o quelle con legate direttamente alla guida perché richiedono un affaticamento dell'autista, contribuendo alla sua salute e alla sicurezza stradale.
L'articolo 11 della Direttiva 2006/22/EC afferma che in alcune situazioni in cui l'autista è lontano dal veicolo, all'interno del periodo di 28 giorni, bisogna usare una modalità di registrazione elettronica e stampabile fissata dalla decisione della Commissione 9895 del 14 dicembre 2009. Questa "attestazione di attività" serve per registrare le informazioni che non sono rilevate dal cronotachigrafo tramite inserimento manuale.
Tutte queste prescrizioni, precisa la circolare, devono essere considerate in modo unitario. Quindi, l'autista è sempre obbligato a produrre e presentare tutte le informazioni del cronotachigrafo degli ultimi 28 giorni, più quello corrente. Queste registrazioni devono coprire tutti i periodi di attività (guida, disponibilità, guida per altri scopi, altri lavori, eccetera) e inattività (soste, riposo, ferie, malattie, eccetera) per ogni giorno. Nei casi in cui l'autista è lontano dal veicolo e non può quindi usare il cronotachigrafo per ciascun giorno, queste informazioni devono essere registrate in modo retroattivo usando l'introduzione manuale nel cronotachigrafo il giorno stesso in cui l'autista attiva l'apparecchio dopo che si è allontanato dal veicolo.
Se, per motivi tecnici, egli non può attuare questa registrazione retroattiva (come avviene con la prima generazione di cronotachigrafi digitali) o essa è eccessivamente gravosa (per esempio l'autista ha svolto altre attività per un lungo periodo di tempo), può usare il modulo standard fissato dalla decisione della Commissione 9895, così da coprire i periodi mancnati sul cronotachigrafo. La circolare conclude che gli Stati membri devono accettare questa attestazione standard in tali situazioni giustificate, ma nello stesso tempo non devono imporne l'uso (anche di altri modelli analoghi) e non devono sanzionare gli autisti per la mancanza di tale modulo.
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