La Cassazione ribadisce con una nuova sentenza (la numero 34107 emessa il 12 luglio 2017) che manomettere il cronotachigrafo di un veicolo industriale è un reato e quindi si punisce con le sanzioni previste dal Codice Penale, oltre che con quelle previste dal Codice della Strada per l'eventuale violazione dei tempi di guida e di riposo. Questo concetto i giudici lo avevano espresso in sentenze precedenti e lo hanno confermato anche in quelle sul ricorso presentato dal Procuratore Generale di Firenze contro la decisione del Gup del Tribunale di Livorno che aveva dichiarato in non luogo a procedere verso un autista colto con una calamita sul cronotachigrafo digitale.
Dopo l'accertamento avvenuto nell'ottobre del 201 a Portoferraio, gli Organi di controllo avevano contestato all'autista il reato previsto dall'articolo 437 del Codice Penale, che punisce la manomissione di apparecchi atti alla prevenzione d'infortuni sul lavoro. A fronte di questa denuncia, il Gup di Livorno ha emesso una pronunzia di non luogo a procedere perché il fatto (ossia l'inserimento della calamita nel cronotachigrafo) non costituisce reato.
Però, la Procura presso la Corte d'Appello di Firenze non si è arresa e ha presentato ricorso in Cassazione contro le decisione del Gup, sostenendo che egli ha male interpretato e applicato sia l'articolo 437 del Codice Penale, sia l'articolo 179 (secondo comma) del Codice della Strada. La sentenza della Cassazione ritiene fondato il ricorso, sostenendo che "Ci si duole che il Gup abbia ritenuto la norma del Codice della Strada speciale rispetto all'articolo 437 del Codice Penale, mentre le stesse non sono in rapporto di specialità, sanzionando condotte differenti, punendo il delitto chiunque danneggi dispositivi atti alla prevenzione degli infortuni (e quindi l'atto della manomissione), l'illecito stradale chiunque circoli alla guida senza cronotachigrafo o con tale strumento non funzionante (e quindi la circolazione col dispositivo manomesso). Con la conseguenza che se l'imputato, oltre a manomettere il dispositivo, ha circolato alla guida del veicolo, risponde di due illeciti fra loro indipendenti: penale (articolo 437 Codice Penale) e amministrativo (articolo 179, comma 2 Codice della Strada)".
Nella sentenza, i giudici della Cassazione precisano che "passando, pertanto, all'esame delle due fattispecie, va osservato che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, diversi risultano i beni giuridici tutelati rispettivamente dalla norma di cui all'articolo 437 Codice Penale e dal disposto di cui all'articolo 179 del Codice della Strada, atteso che quest'ultimo considera i soli rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutela la sicurezza di detta circolazione, mentre l' articolo 437 Codice Penale tutela in via principale la sicurezza dei lavoratori, essendo limitato il suo ambito di operatività alle manomissioni dei dispositivi diretti a prevenire gli infortuni, e, solo per estensione, l'incolumità pubblica; con la conseguenza che detta fattispecie non è configurabile laddove vi sia un pericolo effettivo per l'incolumità pubblica, senza profili di rischio per la sicurezza dei lavoratori".
La decisione della Cassazione annulla quindi la sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'autista senza rinvio, quindi gli atti saranno trasmessi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno per un eventuale rinvio a processo.
SENTENZA CASSAZIONE 34017 2017 SU RILEVANZA PENALE MANOMISSIONE CRONOTACHIGRAFO
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