L'articolo 13 del Decreto ministeriale del 20 settembre 2013 stabilisce che se la CQC è scaduta da oltre due anni, per rinnovarla non basta frequentare il corso di formazione periodica (obbligatorio anche per chi ha Carta scaduta da meno due due anni), ma il titolare deve superare un esame di ripristino che comprende sia la parte comune, sia quella specialistica (passeggeri o merci). La circolare 26681/8.3 chiarisce innanzitutto che la domanda per sottoporsi a tale esame vale un anno e se il candidato non affronta l'esame in questo periodo, deve presentare una nuova domanda.
Un altro punto della circolare riguarda la richiesta di un duplicato della patente che contiene anche la qualificazione CQC (ossia se riporta il codice 95) se solo quest'ultima è scaduta. In questo caso, il ministero precisa che deve essere rilasciata una nuova patente senza l'indicazione della CQC.
Che cosa succede se si ha sia la CQC merci, sia quella persone e solo una delle due è scaduta da oltre due anni? La circolare spiega che il titolare che frequenta un corso di formazione periodica per rinnovare l'abilitazione per una delle due tipologie di trasporto, è esentato dall'obbligo di frequenza dal corso di formazione periodica per l'altra. Resta comunque l'obbligo di sottoporsi all'esame di ripristino nel caso in cui una delle due tipologie di abilitazione (o anche entrambe) sia scaduta da oltre due anni.
Se il titolare deve contemporaneamente rinnovare la CQC scaduta da meno di due anni e sostenere l'esame per quella scaduta da più di due anni, egli deve presentare due domande distinte. Cambia anche la data di scadenza delle due qualificazioni, perché quella ottenuta con la procedura ordinaria (ossia solo con la frequenza al corso) scadrà due anni dopo la presentazione della domanda alla Motorizzazione, mentre quella rinnovata con l'esame scadrà cinque anni dopo la data dell'esame stesso. Solo al successivo rinnovo ordinario, le due qualificazioni potranno avere la stessa scadenza.
Se entrambe le qualificazioni merci e passeggeri sono scadute da oltre due anni, il titolare deve sostenere due diversi esami di ripristino e deve presentare due domande distinte, in due momenti diversi: prima la domanda per sostenere l'esame di ripristino relativa a una delle due abilitazioni CQC, poi una successiva domanda di ripristino per l'altra CQC utilizzando lo stesso corso e sostenendo, in ogni caso, sia la parte comune, sia quella specialistica.
Sulla decorrenza dei due anni dalla scadenza della CQC, la circolare afferma che "la frequenza di un corso di formazione periodica consente il rinnovo di validità di una qualificazione CQC scaduta da meno di due anni. Consente il rinnovo di validità un corso di formazione periodica terminato, al massimo, entro il giorno della scadenza della qualificazione CQC, anche se l'istanza di rinnovo è presentata al competente Ufficio Motorizzazione civile, in data successiva. Qualora il corso di formazione periodica abbia termine in data successiva alla scadenza della qualificazione CQC, il titolare potrà ottenere il rinnovo solo dopo essersi sottoposto a esame di ripristino".
La circolare riepiloga anche le modalità dell'esame di ripristino, che prevede due prove, una per la parte comune e l'altra per quella specialistica. "Di conseguenza, a titolo di esempio, un conducente titolare sia della qualificazione CQC per il trasporto di persone scaduta da oltre due anni, che della qualificazione CQC per il trasporto di cose in corso di validità, dovrà, in ogni caso, sostenere la prova d'esame relativa alla parte comune che alla parte specialistica", spiega il testo, che aggiunge: "In questo ultimo caso, un eventuale giudizio di non idoneità alla prova comune non comporta la revoca della qualificazione CQC per il trasporto di cose".
Le modalità di effettuazione degli esami di ripristino sono le medesime previste per il conseguimento della qualificazione CQC e se l'esame viene superato positivamente i cinque anni di validità partono dalla data di svolgimento dell'esame stesso. Il candidato può presentare la domanda per accedere all'esame anche in un Ufficio Motorizzazione Civile di provincia differente da quella in cui ha sede l'ente presso il quale è stato svolto il corso di formazione periodica.
L'ultimo capitolo della circolare riguarda la rinuncia alla qualificazione CQC, che può essere richiesta in qualsiasi momento all'Ufficio della Motorizzazione Civile. Ciò comporta la revoca della CQC e se il titolare vorrà in futuro riaverla, dovrà affrontare una procedura completa, ossia frequentare il corso di formazione e sostenere l'esame d'idoneità. In caso di rinuncia, il titolare deve consegnare la patente con certificazione CQC alla Motorizzazione, che gli rilascerà un duplicato privo del codice di qualificazione 95.
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