La circolare numero 35677 del 19 novembre 2019 fornisce alcuni chiarimenti procedurali sui corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica della Carta di qualificazione del conducenti per autisti di veicoli industriali e di autobus e per i relativi esami. Per quanto riguarda la conversione di un Cqc estera, il testo ribadisce che vale solo per la Cqc conseguita in uno Stato dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e nella Confederazione Elvetica, purché patente e Cqc estera siano in corso di validità. In termini generali, il candidato che deve affrontare l'esame per il conseguimento della Cqc deve presentare la domanda di ammissione entro il termine di validità dell'attestato di frequenza al corso obbligatorio, anche se poi la prova d'esame può svolgersi dopo tale data.
In caso di rinnovo, la circolare precisa che il titolare di una Cqc valida sia per le merci che per le persone che ha già frequentato il corso per rinnovare una delle due categorie è esentato dalla frequenza del corso per rinnovare anche l'altra. In entrambi i casi, la scadenza dei cinque anni del rinnovo parte dalla data di presentazione della domanda di rinnovo alla Motorizzazione. I partecipanti ai corsi non possono superare le tre ore di assenza, ma possono recuperare fino a dieci ore entro due giorni lavorativi successivi al termine del corso.
La circolare affronta anche il caso della Cqc scaduta da oltre due anni. Per rinnovarla non basta seguire il corso di formazione, ma bisogna affrontare l'esame di ripristino e fino alla data di superamento dell'esame il candidato non può svolgere l'attività di autista professionale. Chi ha frequentato un corso di formazione periodica e non ha chiesto il relativo rinnovo della Cqc entro due anni deve affrontare l'esame di ripristino senza corso di formazione. Però, se sono trascorsi oltre cinque anni dal corso, il conducente deve sia frequentare il corso, sia affrontare l'esame. Se un conducente ha una Cqc scaduta da oltre due anni e ha azzerato i punti punto sulla Carta, rinnova la Cqc e recupera i venti punti superando solamente l'esame di ripristino (ossia non deve affrontare anche quello di revisione per azzeramento dei punti).
La circolare ricorda anche che dal 20 novembre 2019 il titolare di una Cqc merci o persone valida che deve sostenere l'esame di ripristino per l'altra categoria, deve affrontare solo la parte dell'esame relativa alla specializzazione da ripristinare. In caso di esito negativo, la sua Cqc non viene revocata e il candidato può ripetere l'esame dopo trenta giorni dall'esame non superato.
CIRCOLARE MIT 35677 DEL 19 NOVEMBRE 2019 SU CONSEGUIMENTO E RINNOVO DELLA CQC
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