L’emergenza della pandemia di Covid-19 ha causato il rallentamento delle attività degli Uffici della Motorizzazione Civile, creando così la necessità di rinviare i termini di scadenza dei documenti di viaggio degli autisti di veicoli industriali, tra cui la Carta di qualificazione del conducente. Però, la sovrapposizione di diversi Decreti italiani e di un Regolamento europeo ha creato un quadro articolato. Per riassumere e chiarire la questione, il 13 agosto 2020 il ministero dei Trasporti ha diramato la circolare 22208. Per la Cqc, spiega il ministero, bisogna coordinare due provvedimenti di proroga: il Regolamento UE 2020/698 e il Decreto Legge italiano 18/2020.
Il ministero dei Trasporti fornisce quindi un quadro delle seguenti scadenze per la Cqc, dei certificati di qualificazione e di quelli per le merci pericolose:
In tutto il territorio dell’Unione Europea, compresa l’Italia, le Cqc rilasciate da un Paese comunitario (esclusa l’Italia) con scadenza tra il 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono prorogate di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna Carta, seguendo il Regolamento UE 2020/698
Le Cqc rilasciate in Italia che scadono dal 1° febbraio al 29 marzo 2020 restano valide fino al 29 ottobre 2020 solo in Italia, grazie al Decreto Legge 18/2020, mentre sono prorogate di sette mesi dalla loro data di scadenza negli altri Paesi dell’Unione, grazie al Regolamento UE 2020/698
Le Cqc che scadono dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020 rilasciate in Italia e negli altri Paesi dell’Unione sono prorogate di sette mesi dalla loro data di scadenza in tutto il territorio comunitario (Italia compresa), grazie al Regolamento UE 2020/698 (perché il termine ultimo è successivo al 29 ottobre 2020)
I certificati di abilitazione professionale che scadono tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 mantengono la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (grazie all’ex articolo 103, comma 2, del Decreto Legge 18/2020)
Gli attestati dei corsi di qualificazione iniziale per la Cqc che scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020 (grazie al Decreto direttoriale 158 dell’8 giugno 2020);
I termini per sottoporsi agli esami di revisione della Cqc previsti nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020 sono sospesi, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Decreto 18/2020, in combinato disposto con articolo 37 del Decreto 23/2020
Nel calcolo dei due anni dalla scadenza della Cqc per l’obbligo di svolgere l’esame di ripristino non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020 (grazie al Decreto dirigenziale 158 dell’8 giugno 2020); ciò significa che dal 29 ottobre 2020 il titolare della Cqc la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, può procedere al rinnovo della Cqc stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino
Gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose che scadono tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (grazie all’ex articolo 103, comma 2, del Decreto 18/2020).