La decisione della Corte di Cassazione nasce da un ricorso presentato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia contro una sentenza del Tribunale della città lombarda che aveva annullato un verbale di accertamento degli ispettori, sostenendo che la violazione delle norme sui tempi di guida e riposo degli autisti non rientra nelle loro competenze. I giudici di Cassazione hanno ribaltato quel verdetto, spiegando che "l'esame dei registri di servizio e dei dischi cronotachigrafi finalizzato all'accertamento che siano rispettati i limiti temporali dell'orario di lavoro risponde alla duplice esigenza di garantire la sicurezza della circolazione e la tutela del lavoratore".
I giudici aggiungono che i soggetti preposti alla verifica sono sia quelli indicati dal Codice della Strada, sia "quelli funzionalmente titolari del controllo delle condizioni di lavoro, con la conseguenza che l'accertatore è legittimato alle relative contestazioni". Non solo, ma sono considerati agenti di Pubblica Sicurezza autorizzati ai relativi controlli anche i componenti della Lipu (se nominati guardie particolari) e gli Ispettori delle Poste. Dopo questa sentenza, il ministero del Lavoro ha emanato la nota numero 21281 che riafferma la competenza dei propri Ispettori.
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