Secondo il testo firmato il 3 dicembre 2017, il conducente del camion "è tenuto all'effettuazione e/o alla collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare con il veicolo da lui condotto". L'unica eccezione riguarda il riempimento e lo svuotamento dei container. Il testo impone al datore di lavoro dell'autista di garantire l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di sicurezza, nonché un vestiario adeguato, oltre delle delle necessarie attrezzature.
Fuori dalle attività descritte, "l'autista non deve essere comandato a svolgere attività di facchinaggio". L'accordo dispone che le modalità di esecuzione di tali attività di carico e scarico devono essere sottoposte a una verifica e a un confronto con i sindacati a livello aziendale. Nel caso d'imprese artigiane, ciò può avvenire anche a livello territoriale.
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