Il 26 dicembre 2016 entrerà in vigore il Decreto Legislativo 136/2016 che attua in Italia la Direttiva Enforcement 2014/67/UE sul distacco internazionale dei lavoratori. Ciò significa che le imprese straniere che impiegano lavoratori sul territorio italiano dovranno presentare una comunicazione preventiva. Il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2016 indica come presentare tale dichiarazione e la circolare 3/2016 del 22 dicembre 2016 fornisce alcuni importanti chiarimenti. Inoltre, il ministero del Lavoro ha attivato sul web un portale dedicato al distacco internazionale.
La circolare ricorda che l'azienda deve presentare la dichiarazione di distacco entro le ore 24:00 del giorno antecedente il giorno del distacco. Inoltre, entro il 26 gennaio 2017 le aziende estere dovranno comunicare anche i distacchi attuati dal 22 luglio al 26 dicembre 2016, se tali distacchi saranno ancora attivi al 26 gennaio 2017. Per maggiore precisione, il testo spiega che "sono quindi da ritenersi esclusi dall'obbligo di comunicazione preventiva i distacchi attivati dopo il 22 luglio 2016 ma cessati prima del 26 gennaio 2017, nonché i distacchi attivati prima del 22 luglio 2016". La circolare elenca anche le informazioni che deve contenere la dichiarazione di distacco.
Un capitolo importante per le imprese di autotrasporto afferma che il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa è individuato nella sede legale dell'impresa utilizzatrice. Per quanto riguarda i trasporti in regime di cabotaggio, "tenuto conto delle peculiarità delle suddette operazioni nel cui ambito non risulta sempre individuabile né un soggetto distaccatario né un preciso luogo di svolgimento della prestazione, nelle more della predisposizione da parte del ministero del Lavoro di uno specifico modello di comunicazione all'interno della piattaforma Distacco UE, l'impresa straniera distaccante dovrà assolvere all'obbligo in questione mediante l'invio di una dichiarazione preventiva all'indirizzo di posta elettronica Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it utilizzando il modello allegato" alla circolare stessa.
Sempre nel caso di cabotaggio stradale, la circolare afferma che nella sezione relativa alla durata del distacco l'impresa deve inserire la data della prima operazione di cabotaggio svolta in territorio italiano (data inizio distacco) e quella dell'ultima operazione svolta prima dell'uscita dal territorio italiano (data fine distacco). L'azienda deve inviare questo modello entro le ore 24:00 del giorno antecedente a quello della data della prima operazione di cabotaggio.
Un'importante precisazione, chiesta dalle associazione dell'autotrasporto italiane, riguarda il trasporto internazionale. Se i camion stranieri attraversano il territorio italiano senza caricare o scaricare merci non rientrano nella normativa sul distacco internazionale e quindi non devono presentare la dichiarazione. L'obbligo di comunicazione non è richiesto neppure "in tutte le ipotesi di trasporto la cui origine o destinazione sia l'Italia che non costituiscano operazioni di cabotaggio o non comportino somministrazione transnazionale di manodopera".
DECRETO MINISTERIALE 10 AGOSTO 2016 DISTACCO INTERNAZIONALE
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 3/2016 DEL 22 DICEMBRE 2016 SU DISTACCO INTERNAZIONALE
PORTALE WEB MINISTERO LAVORO SU DISTACCO INTERNAZIONALE
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