La sentenza numero 6612/22 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto il ricorso di un autista di un’impresa di autotrasporto che mentre era in prova è stato allontanato prima della scadenza del periodo. Nel caso esaminato, il lavoratore era stato assunto con la specifica mansione di conducente di livello C3 Ccnl Logistica Trasporto Merci e Spedizione in forza di contratto a tempo determinato con durata di sei mesi e periodo di prova di quattro mesi. Durante il periodo di prova il lavoratore, mentre era alla guida del mezzo, subì una rapina e dal giorno successivo entrava in malattia; venne poi licenziato nell’immediatezza per mancato superamento della prova.
Ricordiamo che il patto di prova è una clausola che può essere apposta al contratto di lavoro per subordinare l’assunzione definitiva all’esito positivo di un periodo. Lo scopo è consentire di valutare, lato datoriale, la prestazione lavorativa e lato lavoratore, le condizioni di lavoro. Il licenziamento nel corso o al termine del periodo di prova non deve essere motivato neppure in caso di contestazione del lavoratore, su cui incomberà un duplice onere: provare il positivo superamento del periodo di prova, nonché il motivo illecito, estraneo alla prestazione lavorativa oggetto di prova. Il periodo di prova deve avere alcuni specifici requisiti formali (forma scritta, durata massima, specificazione delle mansioni) pena la sua nullità: in tal caso il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è inefficace.
Nel caso in esame, il Tribunale di Milano ha evidenziato come il patto di prova risultasse valido essendo contenuto nella lettera d’assunzione debitamente sottoscritta. Quanto alle mansioni, il Tribunale ha rilevato come queste fossero “specificamente indicate in quelle di conducente con ulteriore richiamo all'inquadramento al livello C3 Ccnl Logistica, Trasporto Merci e Spedizione”. Sul punto, il datore ha documentato (borderò e estratti del cronotachigrafo) che il conducente aveva ricevuto affiancamento e adeguata formazione.
Il lavoratore venne licenziato meno di due mesi dopo l’assunzione e il Tribunale ha ritenuto che “in un rapporto a termine di sei mesi, due mesi di prova appaiono oggettivamente più che congrui, e considerato che il licenziamento è intervenuto in data antecedente, non vi sono elementi per ritenere la nullità del patto e tantomeno per ritenere decorso un termine di prova tale da comportare il superamento della stessa e, quindi, illegittimo, il licenziamento”. Quanto alla circostanza che il licenziamento sarebbe stato intimato durante la malattia, si rileva come la condizione inabilitante, debba essere certificata e debitamente comunicata all'Inps, oltre che documentata.
Avvocato Maria Cristina Bruni