Il cosiddetto Decreto Infrastrutture permette la circolazione di autoarticolati con lunghezza fino a 18,75 metri, modificando il secondo comma dell’articolo 61 del Codice della Strada. Però non è ancora stato adeguato a questa modifica il Regolamento di esecuzione del Codice stesso, che impone ancora la lunghezza massima di 16,50 metri per gli autoarticolati “in cui l’avanzamento dell’asse della ralla, misurato orizzontalmente, rispetto alla parte posteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 12,00 m e, rispetto ad un punto qualsiasi della parte anteriore del semirimorchio, risulti non superiore a 2,04 metri”.
Quindi, le associazioni dell’autotrasporto hanno chiesto chiarimenti alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile. In una nota, quest’ultima spiega che “in mancanza dell’armonizzazione del quadro normativo di riferimento, questa Amministrazione, nelle more dell’adeguamento dello stesso, ritiene che sia consentita la circolazione di un complesso veicolare (trattore con semirimorchio) avente lunghezza superiore ai 16,50 metri e fino a 18,75 metri, a condizione che il veicolo semirimorchio sia omologato in conformità alle prescrizioni tecniche vigenti. Il mancato rispetto delle quote di omologazione (12 metri e 2,04 metri) determina che il complesso veicolare, trattore con semirimorchio, venga considerato eccezionale per il superamento dei limiti di sagoma”.