Quella oggetto di questa mia breve trattazione è una questione lungamente dibattuta tra la dottrina e la giurisprudenza senza che tuttavia si sia giunti a una conclusione condivisa su quali siano gli elementi oggettivi che differenziano i contratti di trasporto da quelli di appalto. Discostandomi da quello che di norma è il mio intento di fornire con questi miei articoli all’imprenditore delle informazioni di carattere prevalentemente pratico, questa volta, per la complessità dell’argomento trattato, dovrò necessariamente entrare in questioni giuridiche cercando di renderle il più comprensibili possibile.
Entrambi sono contratti tipici (articoli 1655 <Appalto> e 1678 <Trasporto>) appartenenti alla categoria della locatio operis, antica locuzione latina che indica il contratto con il quale un soggetto si obbliga, verso corrispettivo, a fornire ad un altro soggetto un determinato risultato frutto della propria attività d’opera o di servizi. Nell’appalto il risultato è qualsiasi tipo di opera o di servizio nel trasporto il risultato è specifico e consiste nel trasferimento di cose o persone da un luogo ad un altro.
Se così è, e non può esservi dubbio che lo sia, si deve anche affermare che non esiste un terzo tipo di contratto, il Contratto d’appalto di servizi di trasporto, perché come sostiene la più autorevole dottrina:”lo stesso contratto di trasporto è già una specie di appalto, qualificato da una prestazione tipica (di trasferimento), che il legislatore ha svincolato dal ceppo originario della locatio operis per renderlo contratto nominato autonomo” (Tullio 1993; Riguzzi 2000).
Per quanto sopra la differenza tra le due figure contrattuali la si deve ricercare nella prestazione principale che è oggetto del contratto e lo caratterizza: se essa è uno o più trasporti saremo in presenza di un contratto di trasporto se invece sarà diverso, cioè, pur prevenendo il contratto anche prestazioni di trasporto le parti si sono prefisse un obbiettivo ulteriore rispetto ai singoli trasporti, ci troveremo di fronte a un appalto. Uno o più trasporti perché è la legge (Articolo 40 Legge 298/1974) che definisce il trasporto (di cose) per conto terzi l’attività imprenditoriale per le prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo. Attività imprenditoriale, cioè un’attività economica organizzata per la produzione di beni e servizi (articolo 2082 Codice Civile), perché per esercitarla occorre che l’impresa sia iscritta all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori (articolo 14 Legge 298/74).
Il trasportatore, quindi, per esercitare la sua attività deve avere un’organizzazione imprenditoriale quale presupposto necessario per l’iscrizione all’Albo dei trasportatori con ciò qualificando il contratto di trasporto come tipico contratto d’impresa. Non può, poi, esservi altresì dubbio alcuno che per un trasportatore l’organizzazione imprenditoriale significa possedere un’organizzazione di mezzi necessaria ad assolvere gli incarichi che, nel caso specifico, si traduce nella disponibilità di uno o più mezzi (autocarri, eccetera) in regola con le norme sulla sicurezza e circolazione stradale, autisti oltre ad una struttura organizzativa in grado, se del caso, di poter svolgere anche quelli che sono considerati servizi accessori o strumentali al trasporto quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci.
Se quanto sopra scritto è corretto, e lo è per quanto afferma la dottrina sulla questione, si comprende come non ci si possa trovare d’accordo con la giurisprudenza dominante che individua nella molteplicità di prestazioni di trasporto aventi carattere di prestazioni continuative e durature, nell’apprestamento di una idonea organizzazione da parte del trasportatore ed un corrispettivo unitario (a dispetto della previsione normativa di cui all’articolo 83 bis comma 4 del D.L. 112/2008 che stabilisce l’autonomia negoziale nella determinazione dei prezzi), gli elementi per ritenere sussistere un contratto d’appalto anziché di trasporto.
In realtà la differenza va ricercata, per quanto scritto sopra, esclusivamente nell’obbligazione dedotta nel contratto che, richiamando anche il contenuto della Circolare 11.07.2012 n. 17/2012 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito all’applicazione della norma speciale sulla responsabilità solidale del committente di cui all’articolo 29, comma 2 del D.Lgs. 276/2003, permette di qualificare un contratto come di trasporto solo laddove il vettore compia esclusivamente le operazioni tipiche del trasporto e eventualmente quelle meramente strumentali alla sua esecuzione quali la custodia, deposito, carico e scarico delle merci.
Diversamente, se il contratto prevede il compimento di attività ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle sopra specificate, che esulano dallo schema tipico del trasporto, si configurerà una diversa prestazione di servizi e si dovrà ritenere di essere alla presenza di un contratto d’appalto senza la necessità, aggiungo, di ricercare altri e diversi criteri di differenziazione (quantitativi e/o organizzativi) che appaiono finalizzati solo ad ampliare il perimetro di applicazione della disciplina dell’appalto e, di conseguenza, della norma speciale sulla responsabilità solidale sopra citata siccome essa, in ragione delle tipicità della figura contrattuale dell’appalto stesso, non ne consente l’applicazione analogica ad altre figure contrattuali come, per l’appunto, il contratto di trasporto.
Avvocato Rodolfo Faccini