L'Agenzia ha emanato la circolare come risposta ad alcuni quesiti giunti dalla Direzioni Interregionali, fornendo un'interpretazione restrittiva dell'articolo 303 del Tuld: non si possono attuare compensazioni tra minori e maggiori diritti accertati, quando gli errori sono a favore sia del contribuente, sia dell'Erario. Inoltre, la sanzione deve essere applicata singolo per singolo. "Questa interpretazione porta all'applicazione di sanzioni rilevanti anche nel caso di accertamenti a favore del contribuente", scrive Confetra in una nota, che prosegue: "Si tratta di un risultato perverso, aggravato dalla sproporzione delle sanzioni previste dall'articolo 303 del Tuld".
L'Agenzia delle Dogane spiega la propria interpretazione con l'articolo 198 del Regolamento Cee 2454/93 – ossia il Regolamento di attuazione del Codice Doganale Comunitario - secondo cui "qualora una dichiarazione in dogana comporti più articoli, le indicazioni relative a ciascun articolo sono considerate costituire una dichiarazione separata". Inoltre, per l'Agenzia la compensazione tra i singoli comporterebbe – a parità di operazione economica - un'indebita differenziazione tra gli operatori che preferiscono presentare più dichiarazioni e quelli che optano per la presentazione di un'unica dichiarazione con più singoli.
Confetra commenta che "circa l'indebita differenziazione tra operatori, si rileva che generalmente quando una fattura contiene più tipologie di merci viene presentata una sola dichiarazione con più singoli, per efficienza economica e operativa". La confederazione del trasporto sostiene anche che l'Agenzia delle Dogane contraddice un'affermazione del ministero delle Finanze del 1994, secondo cui più tipologie di merci comprese in un'unica dichiarazione costituiscono "dichiarazioni separate solo ai fini dell'estensibilità a tutte le merci di una stessa dichiarazione dei risultati di una visita doganale ovvero dello svincolo" (Nota 58224/VII del 3.5.1994). Lo stesso ministero delle Finanze aveva inoltre chiarito in precedenza (circolare 308 del 18.12.1993) che ai fini sanzionatori si fa riferimento alle norme nazionali e non a quelle comunitarie. Confetra annuncia che la prossima riunione della Commissione Doganale affronterà tale questione, definendo anche possibili azioni da intraprendere.
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